Con il Decreto del 15 febbraio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 marzo 2019, il Ministero dello sviluppo ha emanato le “Linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse“, al fine di assicurare la qualità e la completezza della valutazione dei relativi impatti ambientali e nel rispetto degli obiettivi della Strategia marina.

Le nuove Linee Guida si applicano alle piattaforme di produzione, compressione, transito ed infrastrutture connesse a servizio di impianti minerari nell’ambito di concessioni minerarie per la coltivazione di giacimenti di idrocarburi situate nel mare territoriale e nella piattaforma continentale. In particolare, stabiliscono le procedure per la dismissione delle piattaforme e delle infrastrutture connesse – vale a dire impianti collegati alla piattaforma e utilizzati per consentire la produzione di idrocarburi ed il loro trasporto verso altri impianti – già utilizzate per la coltivazione da giacimenti di idrocarburi esauriti, o comunque non utilizzabili o non suscettibili di assicurare ulteriormente produzione in quantità commerciale nell’ambito delle concessioni minerarie disciplinate dal decreto 625/1996, che attua la direttiva 94/22/CE (relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi). Ai sensi dell’art. 3, precisamente, un pozzo che si trovi nelle condizioni sopra indicate deve essere chiuso secondo la procedura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 886/1979, e dalle indicazioni del Ministero dello sviluppo economico, e la colonna di rivestimento, le colonne intermedie e la colonna di produzione devono essere rimosse al di sotto del fondo marino mediante taglio e recupero.

Annualmente, entro il 31 marzo, le società titolari di concessioni minerarie dovranno comunicare al Ministero dello sviluppo l’elenco delle piattaforme i cui pozzi sono stati autorizzati alla chiusura, e che non intendono più utilizzare per attività minerarie, comunicando il periodo durante il quale saranno svolti i lavori di chiusura ed allegando una relazione tecnica descrittiva sullo stato degli impianti con allegati fotografie, planimetrie e prospetti, dichiarando lo stato di sicurezza degli impianti fino alla chiusura.

Il Capo I del Titolo II del Decreto 15 febbraio 2019 disciplina, poi, il riutilizzo per scopi diversi dall’attività mineraria (art. 8).

 

 


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