Importante chiarimento dalla Cassazione penale (n. 25340/19): in tema di tutela penale contro l’inquinamento idrico, è l’imputato che deve provare in giudizio la sussistenza delle situazioni di accertata impossibilità tecnica o di eccessiva onerosità che determinano la deroga al divieto di scarico delle acque reflue urbane o industriali sul suolo, ed escludono la configurabilità del reato previsto dall’art. 137, comma 11, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

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