In vigore dal 21 settembre il D.M. 15 luglio 2016, n. 172 che disciplina le modalità e le norme tecniche per le operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (recante “Riordino della legislazione in materia portuale”).
Il provvedimento specifica che restano soggette al regime dei rifiuti di cui alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 le operazioni di deposito, trasporto e trattamento del materiale che non rispettano i requisiti di qualità stabiliti per l’utilizzo ai sensi dell’articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (art. 2, co. 3). Inoltre, la normativa non si applica alle operazioni inerenti i materiali provenienti dai siti di interesse nazionale risultanti da operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere, destinati ad essere gestiti al di fuori di detti siti.
È altresì disciplinata la modalità di reimpiego dei materiali dragati. A tal fine è stabilito che vi sia nel progetto di dragaggio l’individuazione dell’ “ l’idoneità dei sedimenti a essere immessi o refluiti nei corpi idrici dai quali provengono, ovvero utilizzati per il rifacimento degli arenili, per formare terreni costieri ovvero per migliorare lo stato dei fondali attraverso attività di capping; l’idoneità dei sedimenti ad essere impiegati a terra o in aree con falda naturalmente salinizzata; l’idoneità dei sedimenti ad essere refluiti in strutture di contenimento”. (SB)


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