05/07/2024
Due diligence di sostenibilità: CSDDD in vigore dal 25 luglio
Pubblicata in Gazzetta la Direttiva (UE) 2024/1760
Due diligence sostenibilitàEntrerà in vigore il 25 luglio 2024 la Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 5 luglio 2024.
La presente direttiva (cd. Direttiva CSDDD – Corporate Sustainability Due Diligence Directive) stabilisce norme in materia di:
- a) obblighi rispetto agli impatti negativi sui diritti umani e agli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali, che incombono alle società nell’ambito delle proprie attività, delle attività delle loro filiazioni e delle attività svolte dai loro partner commerciali nelle catene di attività di tali società;
- b) responsabilità delle violazioni di detti obblighi;
- c) obblighi che incombono sulle società di adottare e attuare un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici volto a garantire, con il massimo impegno possibile, la compatibilità del modello e della strategia aziendali della società con la transizione verso un’economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 oC in linea con l’accordo di Parigi.
La direttiva si applica alle società che sono costituite in conformità della normativa di uno Stato membro e soddisfano una delle condizioni seguenti:
- a) avere avuto, in media, più di 1 000 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale superiore a 450 000 000 EUR nell’ultimo esercizio per il quale è stato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio d’esercizio;
- b) pur senza raggiungere i limiti minimi di cui alla lettera a), essere la società capogruppo di un gruppo che ha raggiunto tali limiti minimi nell’ultimo esercizio per il quale è stato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio d’esercizio consolidato;
- c) aver concluso o essere la società capogruppo di un gruppo che ha concluso accordi di franchising o di licenza nell’Unione in cambio di diritti di licenza con società terze indipendenti, qualora tali accordi garantiscano un’identità comune, un concetto aziendale comune e l’applicazione di metodi aziendali uniformi, e qualora tali diritti di licenza ammontassero a più di 22 500 000 EUR nell’ultimo esercizio in cui è stato adottato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio annuale, e a condizione di aver registrato o di essere la società capogruppo di un gruppo che ha registrato un fatturato netto a livello mondiale superiore a 80 000 000 EUR nell’ultimo esercizio in cui è stato adottato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio annuale.
La direttiva si applica altresì alle società che sono costituite in conformità della normativa di un paese terzo e soddisfano una delle condizioni seguenti:
- a) avere generato un fatturato netto superiore a 450 000 000 EUR nell’Unione nell’esercizio precedente l’ultimo esercizio;
- b) pur senza raggiungere il limite minimo di cui alla lettera a), essere la società capogruppo di un gruppo che, su base consolidata, ha raggiunto tale limite minimo nell’esercizio precedente l’ultimo esercizio;
- c) aver concluso o essere la società capogruppo di un gruppo che ha concluso accordi di franchising o di licenza nell’Unione in cambio di diritti di licenza con società terze indipendenti, qualora tali accordi garantiscano un’identità comune, un concetto aziendale comune e l’applicazione di metodi aziendali uniformi, e qualora tali diritti di licenza ammontassero a più di 22 500 000 EUR nell’Unione nell’esercizio precedente l’ultimo esercizio; e a condizione di avere generato o di essere la società capogruppo di un gruppo che ha generato un fatturato netto superiore a 80 000 000 EUR nell’Unione nell’esercizio precedente l’ultimo esercizio.
Gli Stati membri devono provvedere affinché ciascuna società eserciti il dovere di diligenza mediante: integrazione del dovere di diligenza nelle proprie politiche e nei propri sistemi di gestione dei rischi; individuazione e valutazione degli impatti negativi effettivi o potenziali e, se necessario, attribuzione di priorità agli impatti negativi effettivi e potenziali; prevenzione e attenuazione degli impatti negativi potenziali e arresto degli impatti negativi effettivi e minimizzazione della relativa entità; riparazione degli impatti negativi effettivi; svolgimento di un dialogo significativo con i portatori di interessi; instaurazione e mantenimento di un meccanismo di notifica e una procedura di reclamo; monitoraggio dell’efficacia della politica e delle misure relative al dovere di diligenza; comunicazione pubblica sul dovere di diligenza.
Entro il 26 luglio 2026, gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Più precisamente, tali disposizioni si applicheranno:
– dal 26 luglio 2027, per le società con più di 5.000 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale superiore a 1 500 000 000 EUR;
– dal 26 luglio 2028, per le società con più di 3.000 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale superiore a 900 000 000 EUR;
– dal 26 luglio 2029, per le società con più di 1.000 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale superiore a 450 000 000 EUR.