Il sistema del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea Ecolabel, a partecipazione volontaria, premia i prodotti e i servizi con elevate prestazioni ambientali. Definito dal regolamento (CE) n. 66/2010, prevede criteri specifici per ogni gruppo di prodotti.
 
I rappresentanti del settore delle pulizie professionali hanno proposto l’elaborazione di criteri per il marchio Ecolabel UE relativi ai servizi di pulizia di ambienti interni e, su tale base, con la Decisione (UE) 2018/680, del 2 maggio 2018, la Commissione ha stabilito una serie di criteri tesi a promuovere l’uso di prodotti e accessori per la pulizia aventi un ridotto impatto ambientale, la formazione del personale alle questioni ambientali, le basi di un sistema di gestione ambientale e della corretta differenziazione dei rifiuti.
 
Il gruppo di prodotti «servizi di pulizia di ambienti interni» comprende i servizi professionali di pulizia ordinaria, effettuati sia presso edifici commerciali, istituzionali e accessibili al pubblico, sia presso abitazioni private, compresi impianti sanitari e aree ospedaliere accessibili al pubblico, nonché superfici vetrate raggiungibili senza dover utilizzare attrezzature o macchinari specializzati.
Non sono ricomprese, invece, le attività di disinfezione né le attività di pulizia effettuate presso siti produttivi, né le attività per le quali i prodotti di pulizia sono forniti dal cliente.
 
I requisiti di valutazione e verifica sono definiti nell’allegato alla decisione: al fine dell’assegnazione del marchio di qualità ecologica il servizio dovrà soddisfare tutti i criteri obbligatori di cui all’allegato, nonché un numero sufficiente dei criteri facoltativi di cui all’allegato, se realizza almeno 14 punti, e dovrà essere soggetto a rilevazioni contabili distinte relativamente ad altri servizi erogati dal medesimo operatore che non rientrano nell’ambito della decisione.
 
I criteri per il gruppo di prodotti «servizi di pulizia di ambienti interni» e i pertinenti requisiti di valutazione e verifica sono validi cinque anni dalla data di notifica della decisione.


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