La Cassazione Penale, Sezione III, nella recentissima sentenza n. 32498 pubblicata il 5 settembre 2022, ha chiarito che: “Ai fini dell’integrazione del reato di inquinamento ambientale di cui all’art. 452-bis cod. pen., le condotte di deterioramento” o “compromissione” del bene non richiedono l’espletamento di specifici accertamenti tecnici”, precisando ancora che «La “compromissione” e il “deterioramento” di cui al delitto di inquinamento ambientale consistono in un’alterazione, significativa e misurabile, della originaria consistenza della matrice ambientale o dell’ecosistema, caratterizzata, nel caso della “compromissione“, da una condizione di squilibrio funzionale, incidente sui processi naturali correlati alla specificità della matrice o dell’ecosistema medesimi e, nel caso del “deterioramento“, da una condizione di squilibrio strutturale“, connesso al decadimento dello stato o della qualità degli stessi».

Per saperne di più, Tuttoambiente consiglia:

Per maggiori informazioni scrivi a formazione@tuttoambiente.it o chiama il numero 0523.315305


Condividi: