Per realizzarsi il delitto di inquinamento ambientale previsto dall’art. 452 bis del codice penale, per “significativo” si intende incisività e rilevanza della compromissione o deterioramento, mentre per “misurabile” ciò che è quantitativamente apprezzabile o, comunque, oggettivamente rilevabile, a prescindere dal superamento di determinati limiti, potendosi presentare anche casi in cui, pur in assenza di limiti imposti normativamente, tale situazione sia di macroscopica evidenza o, comunque, concretamente accertabile.

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Così si espressa la Corte di cassazione penale, sez. III, con la sentenza n. 29417 del 5 luglio scorso.

Anche di ecoreati si tratterà all’Incontro con l’esperto del prossimo 25 settembre a Piacenza su “Rifiuti: sanzioni e responsabilità”.


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