26/07/2016
Efficienza energetica
Modificato il D.L.vo n. 102/2014 per adeguarlo alle norme UE
Il D.L.vo 18 luglio 2016, n. 141, pubblicato in GU n. 172 del 25 luglio 2016 ed in vigore dal giorno successivo, apporta numerose modifiche al D.L.vo n. 102/2014, che due anni fa ha introdotto importanti obblighi relativi alle prestazioni energetiche nei settori pubblico e privato.
L’emanazione di tale provvedimento si è resa necessaria, come emerge dalla lettura delle premesse del D.L.vo in questione, alla luce della procedura di infrazione comunitaria n. 2014/2284, concernente l’incompleto recepimento della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica avviata dalla Commissione UE nei confronti dell’Italia.
Le modifiche di legge interessano, in particolare, i seguenti articoli del D.L.vo n. 102/2014:
- art. 2 sulle definizioni;
- art. 6 e Allegato 1 in tema di acquisti delle PA centrali;
- art. 7 in tema di regime obbligatorio di efficienza energetica;
- art. 9 relativo alla misurazione e alla fatturazione dei consumi energetici;
- art. 10 riguardante la promozione dell’efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento;
- art. 11 su trasformazione, trasmissione e distribuzione dell’energia;
- art. 12 riguardante la disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione;
- art. 14 dedicato ai servizi energetici ed altre misure per promuovere l’efficienza energetica;
- art. 15 in tema di Fondo nazionale per l’efficienza energetica;
- art. 16 sulle sanzioni;
- art. 17 afferente il monitoraggio dell’attuazione.
(GG)