Il D.L.vo 18 luglio 2016, n. 141, pubblicato in GU n. 172 del 25 luglio 2016 ed in vigore dal giorno successivo, apporta numerose modifiche al D.L.vo n. 102/2014, che due anni fa ha introdotto importanti obblighi relativi alle prestazioni energetiche nei settori pubblico e privato.
L’emanazione di tale provvedimento si è resa necessaria, come emerge dalla lettura delle premesse del D.L.vo in questione, alla luce della procedura di infrazione comunitaria n. 2014/2284, concernente l’incompleto recepimento della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica avviata dalla Commissione UE nei confronti dell’Italia.
Le modifiche di legge interessano, in particolare, i seguenti articoli del D.L.vo n. 102/2014:

  • art. 2 sulle definizioni;
  • art. 6 e Allegato 1 in tema di acquisti delle PA centrali;
  • art. 7 in tema di regime obbligatorio di efficienza energetica;
  • art. 9 relativo alla misurazione e alla fatturazione dei consumi energetici;
  • art. 10 riguardante la promozione dell’efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento;
  • art. 11 su trasformazione, trasmissione e distribuzione dell’energia;
  • art. 12 riguardante la disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione;
  • art. 14 dedicato ai servizi energetici ed altre misure per promuovere l’efficienza energetica;
  • art. 15 in tema di Fondo nazionale per l’efficienza energetica;
  • art. 16 sulle sanzioni;
  • art. 17 afferente il monitoraggio dell’attuazione.

(GG)


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