27/02/2019
Effluenti da allevamento: scarichi o rifiuti?
I chiarimenti della Cassazione
Effluenti Reflui domestici Rifiuti ScarichiUna recentissima sentenza del 7 febbraio (n. 5813) la Corte di Cassazione penale ha puntualizzato che in assenza di diretta immissione nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria mediante una condotta o un sistema stabile di collettamento gli effluenti da allevamento sono da considerarsi rifiuti allo stato liquido, soggetti alla distinta disciplina dell’art. 256 D.Lgs. n. 152 del 2006.
La Corte ha ritenuto incongruo il richiamo operato dal ricorrente alla disciplina dei reflui e quindi alla novella di cui all’art. 2 comma 8 del D.I.vo 16 gennaio 2008 n. 4, laddove nel modificare l’art. 101 comma 7 lett. b) del D.L.vo. 152/2006, ha stabilito la loro assimilabilità incondizionata alle acque reflue domestiche.
Affinché gli effluenti da allevamento siano ritenuti reflui domestici è necessaria la presenza di una condotta o di altro sistema stabile di collettamento. Nella fattispecie si trattava effluenti da allevamento che, mescolandosi ad acqua, defluivano fuori della stalla spargendosi sul suolo per la spinta autoprodotta dei liquidi e senza un sistema di diretto collettamento, così da integrare il reato di smaltimento illecito di cui all’art. 256 comma 1 D.Lvo 152/2006.
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