Novità importanti sul fronte dei rifiuti: questa volta le modifiche riguardano l’elenco europeo dei rifiuti!

Precisamente, con la Rettifica pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 6 aprile 2018 l’UE ha provveduto a modificare la decisione 2014/955/UE, del 18 dicembre 2014, che aveva a sua volta sostituito l’elenco dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE ai sensi della direttiva 2008/98/CE.
L’elenco europeo, trasposto nell’Allegato D alla Parte Quarta del nostro D.L.vo 152/2006, è stato, di fatto, oggetto di numerose rettifiche.

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Ad esempio, nell’ambito dei rifiuti prodotti da centrali termiche e altri impianti termici, il codice 10 01 01, riferito a ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04), al posto dei fanghi fa ora riferimento alle scorie. Il capitolo 17 dell’elenco, poi, corrispondente a rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione, compreso il terreno prelevato da siti contaminati, fa oggi riferimento al terreno escavato proveniente da siti contaminati.

Di rilievo, inoltre, nell’ambito del capitolo 20, riferito ai rifiuti urbani, il chiarimento circa il codice 20 03 06, prima corrispondente a rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico, che corrisponde ora ai rifiuti della pulizia delle fognature.

Al capitolo 13, relativo a oli esauriti e residui di combustibili liquidi, all’interno del sottocapitolo 03, ossia oli isolanti e oli termovettori di scarto, il riferimento agli oli termovettori deve ora leggersi agli oli termoconduttori.

Novità anche in materia di veicoli fuori uso. Cambiano, infatti, i riferimenti nell’ambito del capitolo 19: precisamente, al sottocapitolo 10, relativo a rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo, la voce frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, contenenti sostanze pericolose, con codice 19 10 03*, deve leggersi fluff – frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose, e, di conseguenza, la voce 19 10 04 deve leggersi fluff – frazione leggera e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 03.

Le modifiche sono immediatamente vigenti?
La costante evoluzione della legislazione dell’Unione europea non garantisce la certezza della completezza degli atti consolidati, ossia integrati con le successive modifiche e rettifiche, sicché non è certo che un determinato testo costituisca la versione più aggiornata della legislazione vigente. Non prevedendo, questa nuova rettifica, alcun termine di decorrenza, le nuove voci così modificate devono ritenersi immediatamente vigenti. Infatti, salvo diversamente indicato, le correzioni sono applicabili dal momento della loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e quindi dal 9 aprile 2018: la dicitura “anziché” – “leggasi” significa che il testo sotto “anziché” è sostituito dal testo che segue il termine “leggasi”.

Tutto questo sarà ampiamente approfondito nel corso dei prossimi appuntamenti formativi di Tuttoambiente:

Master “Gestione Rifiuti, a Milano dal 9 maggio al 6 giugno 2018;

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Per informazioni: formazione@tuttoambiente.it – 0523.315305


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