20/12/2018
EMAS, novità dall'UE
Modificati i requisiti di comunicazione ambientale
Con il regolamento (CE) n. 1221/2009 del 25 novembre 2009 è stato istituito il sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS, strumento importante del piano d’azione «Produzione e consumo sostenibili» e «Politica industriale sostenibile», e teso a promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali delle organizzazioni, mediante l’istituzione e l’applicazione di sistemi di gestione ambientale, la valutazione sistematica, obiettiva e periodica delle prestazioni di tali sistemi, l’offerta di informazioni sulle prestazioni ambientali, il dialogo con il pubblico e le altre parti interessate e infine con il coinvolgimento attivo e un’adeguata formazione del personale da parte delle organizzazioni interessate.
In particolare, l’allegato IV del regolamento EMAS stabilisce i requisiti di comunicazione ambientale: infatti, le organizzazioni registrate a EMAS sono tenute a predisporre o aggiornare su base annuale una dichiarazione ambientale a norma dell’allegato IV; eccezion fatta per le organizzazioni di piccole dimensioni esentate, la dichiarazione ambientale o la dichiarazione ambientale aggiornata deve essere convalidata da un verificatore ambientale accreditato (o abilitato nell’ambito della verifica di tale organizzazione). Allo stesso modo, le organizzazioni che si preparano alla registrazione EMAS sono tenute a presentare una dichiarazione ambientale convalidata nell’ambito della domanda di registrazione.
Proprio il citato Allegato IV è stato oggetto di modifica da parte della Commissione UE, che attraverso il regolamento (UE) 2018/2026 del 19 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale L-235 del 19 dicembre 2018, ha provveduto a sostituirne interamente il testo. Questo in ragione della necessità di “inserirvi i miglioramenti individuati alla luce dell’esperienza acquisita nel funzionamento di EMAS“. Il nuovo regolamento, in vigore dall’8 gennaio 2018, contempla un periodo transitorio, al fine di consentire alle organizzazioni di adeguarsi alle modifiche: ai sensi dell’art. 2, infatti, “se la convalida della dichiarazione ambientale o della dichiarazione ambientale aggiornata deve essere effettuata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento ma prima del 9 gennaio 2020, in tale occasione la dichiarazione può, di concerto con il verificatore ambientale e l’organismo competente, essere convalidata senza tener conto della modifica“. Ugualmente, “se una dichiarazione ambientale aggiornata non convalidata deve essere trasmessa a un organismo competente … dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento ma prima del 9 gennaio 2020, in tale occasione la dichiarazione può, di concerto con l’organismo competente, essere elaborata senza tener conto della modifica“.