Si aggiunge un tassello alla “questione fanghi”, a cui abbiamo già dedicato un ampio commento, venutasi a determinare in seguito alla sentenza del Tar Lombardia n. 1782 del 20 luglio 2018, che ha avuto come conseguenza un vero e proprio blocco dello spandimento dei fanghi in agricoltura.
 

Infatti, dopo l’emergenza fanghi in Toscana e l’emergenza fanghi in Lombardia, anche la regione Lazio ha provveduto ad adottare un’ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell’art. 191 del D.L.vo 152/2006. Così, per garantire la tutela della salute pubblica e dell’ambiente il Presidente del Lazio ha adottato misure straordinarie per consentire ai gestori degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane ubicati nel territorio laziale di intraprendere soluzioni alternative al trattamento dei fanghi, in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di evitare l’interruzione del pubblico servizio di depurazione.
 

Precisamente, con l’ordinanza n. Z00001 del 6 settembre 2018, “fermo restando che dovrà essere garantito in ogni modo il rispetto delle norme di buona tecnica e di igiene e sanità pubblica, con particolare attenzione alla presenza di ricettori sensibili nell’immediato intorno degli impianti, e di tutte le norme e prescrizioni non derogate presenti all’interno degli atti autorizzativi“, è stato disposto che:
 

fanghi-di-depurazione-due
 

gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane ubicati in Regione Lazio per il deposito temporaneo dei rifiuti individuati dal codice EER 190805 possano derogare al limite temporale di tre mesi previsto dall’art. 183, lettera bb) punto 2) del D.Lgs. n.152/2006, sempre e comunque entro il limite massimo di un anno secondo le seguenti prescrizioni:

  • Debbano essere garantiti spazi adeguati di stoccaggio in relazione all’aumento previsto dei volumi di rifiuti in deposito;
  • Che, considerata la consistenza fangosa e la naturale decomposizione a cui i rifiuti in questione sono destinati, oltre al rispetto delle necessarie norme tecniche di stoccaggio, siano previsti adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali ed ulteriori colaticci prodotti dai materiali stoccati;
  • Siano garantiti sistemi di copertura, anche mobili, necessari per limitare le infiltrazioni di acque meteoriche e le emissioni odorigene;
  • Siano predisposti idonei sistemi di confinamento e contenimento atti a segregare il maggior quantitativo di rifiuti stoccati rispetto al quantitativo ordinario ed impedire rischi di contaminazione delle aree circostanti;
  • Siano garantite modalità aggiuntive di monitoraggio;

I gestori sono obbligati a individuare nel tempo di cui alla presente ordinanza, soluzioni alternative di gestione dei fanghi prodotti.

Qui il riassunto delle puntate precedenti e le prospettive future.

 

Questa è solamente una delle tante novità in tema di fanghi da depurazione: faremo il punto della situazione durante il Corso di formazione “Fanghi da depurazione in agricoltura – Produzione, utilizzo, disciplina e controlli, a Milano, il 19 novembre 2018.
 

Info e approfondimenti: formazione@tuttoambiente.it – 0523.315305


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