Pochi giorni dopo le misure adottate dalla regione Toscana (si veda Fanghi, ordinanza d’emergenza in Toscana), anche la Lombardia ha reagito alla sentenza n. 1782 del 20 luglio 2018 del Tar lombardo con un’ordinanza contingibile e urgente.
 

Regione, peraltro, direttamente interessata dalla sentenza, che ha annullato la Delibera regionale n.7076 dell’11 settembre 2017 (nella parte in cui ha modificato ed integrato la delibera 1 luglio 2014, n. X/2031, sui valori limite) disponendo, relativamente ai limiti applicabili allo spandimento dei fanghi per i parametri idrocarburi e fenoli, il rinvio alle disposizioni del D.L.vo 152/2006 (allegato 5 al titolo V della parte Quarta).
 

Precisamente, annuncia la Regione, con decreto n. 94 del 7 agosto 2018 è stata adottata l’ordinanza contingibile e urgente “per garantire, dopo il blocco dello spandimento dei fanghi in agricoltura generato dalla sentenza TAR Lombardia n. 1782/2018, condizioni di conferimento e stoccaggio dei fanghi prodotti nei cicli di depurazione delle acque urbane, in deroga a disposizioni vigenti di carattere generale o previste in talune autorizzazioni provinciali”.
 

Si tratta, infatti, di forme straordinarie, temporanee (3 mesi) e derogatorie di gestione dei fanghi, per far fronte, nelle more dell’atteso decreto ministeriale sui fanghi da depurazione, ad una “situazione di emergenza, per i possibili rischi di carattere ambientale e di tutela della salute pubblica, connessi all’impossibilità da parte dei gestori degli impianti di depurazione di conferire i propri fanghi presso gli impianti di trattamento”.
 

In particolare, le deroghe riguardano:

  • la gestione delle aree di messa in riserva degli impianti di trattamento fanghi
  • gli impianti autorizzati al ritiro del codice EER 190805, ove sarà consentito lo stoccaggio anche con operazione D15 nelle aree o serbatoi di stoccaggio autorizzati con operazioni R13, nonché l’utilizzo di serbatoi dedicati al trattamento (R12) per la messa in riserva (R13) o deposito preliminare (D15)
  • per gli impianti autorizzati al ritiro del codice EER 190805, la possibilità di superare le soglie individuate dai provvedimenti autorizzativi dei quantitativi di messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) limitatamente ai rifiuti individuati dal codice EER 190805 prodotti da depuratori delle acque reflue urbane ubicati in Regione Lombardia;
  • per gli altri impianti di trattamento, autorizzati alle operazioni D1, D8, D9, D13, D14, D15, R1 e/o D10, R3, R10, R11, R12, R13, di ritirare il codice EER 190805 se prodotto in una unità locale ubicata in Lombardia prioritariamente rispetto a quelli provenienti da fuori Regione
  • gli impianti di incenerimento definiti “impianti di piano”, fermo restando l’assoluta priorità del trattamento dei rifiuti urbani prodotti in Lombardia, che dovranno dare priorità ai rifiuti individuati dal codice EER 190805 prodotti in Lombardia
  • per gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane ubicati in Lombardia, la possibilità di derogare al limite temporale di tre mesi per il deposito temporaneo dei rifiuti individuati dal codice EER 190805, sempre e comunque entro il limite massimo di un anno.

 

Nei primi tre casi, gli impianti che intendano avvalersi delle disposizioni derogatorie sono tenuti a comunicarne l’intenzione alla Regione all’indirizzo ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it (oggetto “Ordinanza Regione Lombardia fanghi depurazione acque reflue”, mettendo per conoscenza ARPA Lombardia, e la Provincia ed il Comune di ubicazione dell’impianto).
 

Qui il riassunto delle puntate precedenti e le prospettive future.


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