Con una Circolare del 27 marzo indirizzata a Regioni, ISPRA, ANCI e UPI, recante “Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell’emergenza COVID 19 – Indicazioni”, il Ministero dell’ambiente, alla luce della “complessa situazione emergenziale connessa al COVID 19”, propone interventi “al fine di assicurare la corretta gestione dei rifiuti”, derivante anche dalle “criticità del sistema impiantistico nazionale” (è stata davvero una bella idea bloccare per due anni gli impianti di recupero, vero??!!), si limita in realtà a rammentare alle regioni che possono sempre utilizzare lo strumento “dell’ordinanza contingibile e urgente ex art. 191, DLvo 152/06, per disciplinare forme speciali di gestione dei rifiuti sul proprio territorio”.

In particolare demanda agli enti locali la possibilità di addivenire a determinati “regimi straordinari, temporalmente circoscritti alla durata dell’emergenza”, con riferimento alla capacità di stoccaggio degli impianti, al deposito temporaneo (che potrà essere considerato legittimo “fino ad un quantitativo doppio” e con un limite temporale massimo fino a “18 mesi”), al deposito di R.U. presso i centri di raccolta comunali, agli impianti di incenerimento, allo smaltimento in discarica. Ora “la palla” passa alle regioni. (SM)

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