Il sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra all’interno dell’Unione (ETS) è regolato dalla direttiva 2003/87/CE del 13 ottobre 2003, che lo ha istituito al fine di promuovere la riduzione delle emissioni secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica.
 
Conformemente alle disposizioni della direttiva, poi, la Commissione ha fornito le regole generali e i requisiti relativi alla gestione e alla tenuta di un registro dell’Unione per il periodo di scambio iniziato il 1° gennaio 2013 e per i periodi successivi.
 
Il sistema dei registri, deputato alla contabilizzazione delle operazioni nell’ambito del sistema ETS, si compone di banche di dati elettroniche, contenenti elementi di dati comuni che consentono di controllare il rilascio, la detenzione, il trasferimento e la cancellazione delle quote di emissioni, assicurando, al contempo, l’accesso al pubblico e la riservatezza.
 
E’ proprio su queste disposizioni, che fanno capo al regolamento 389/2013 del 2 maggio 2013, che la Commissione è nuovamente intervenuta.
 
Precisamente, con il Regolamento 2018/208 del 12 febbraio 2018, che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018, è stata modificata la disciplina relativa alla creazione e alla restituzione di quote.
 
E’ stato, così, stabilito che le quote create a partire dal 1° gennaio 2018 secondo la tabella nazionale di assegnazione o la tabella dei crediti ammissibili internazionali di uno Stato membro che ha notificato l’intenzione di recedere dall’UE, o destinate alla messa all’asta tramite una piattaforma d’asta designata da detto Stato membro, “sono identificate da un codice paese e sono distinguibili in base all’anno di creazione”.
 
Se, però, il diritto comunitario risulta essere ancora applicato entro il 30 aprile 2019, o se è garantito che la restituzione delle quote avvenga entro il 15 marzo 2019, in modo legalmente opponibile, prima che i trattati cessino di applicarsi nello Stato membro interessato, tali quote non saranno identificate con un codice paese.
 
Quanto alla restituzione delle quote, è previsto che le quote designate da un codice paese di cui sopra non possono essere restituite.
 
Qui il testo integrale del nuovo Regolamento 2018/208.
 
Su questo, e sulle altre novità in materia faremo il punto durante il nostro Corso “Rifiuti, Scarichi, Emissioni – Disciplina e casi pratici”, che si terrà, nella sua V edizione, a Milano dal 13 al 15 marzo 2018.

Info e approfondimenti: formazione@tuttoambiente.it – 0523.315305


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