03/07/2018
Emissioni e attività umane
Dal 17 luglio in vigore il D.L.vo 81/2018
Con il decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, il Legislatore italiano ha dato attuazione alla direttiva 2016/2284, che stabilisce gli impegni di riduzione delle emissioni per le emissioni atmosferiche di inquinanti associate ad attività umane negli Stati membri (cosiddetta direttiva NEC).
Precisamente, la direttiva riguarda le emissioni di biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx), composti organici volatili non metanici (COVNM), ammoniaca (NH3), e particolato fine (PM2,5) e impone l’elaborazione, l’adozione e l’attuazione di programmi nazionali di controllo dell’inquinamento atmosferico e il monitoraggio e la comunicazione in merito ai suddetti inquinanti e agli altri inquinanti indicati all’allegato I e ai loro effetti. Suo tramite, si legge nel dossier di documentazione della Camera, sono stati realizzati notevoli progressi in materia di qualità dell’aria: tra il 1990 e il 2010 le emissioni di biossido di zolfo sono scese dell’82%, quelle dell’ossido di azoto del 47%, di COV del 56% e quelle di ammoniaca del 28%. In Italia è stata conseguita una riduzione delle emissioni di biossido di zolfo e di ossido di azoto rispettivamente dell’88% e del 53% (più della media europea) e quelle di COV e di ammoniaca del 48% e del 17%.
In attuazione di tale provvedimento, il nuovo decreto legislativo 81/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2018 ed in vigore dal 17 luglio 2018, adotta quali strumenti per il miglioramento della qualità dell’aria: impegni nazionali di riduzione delle emissioni di origine antropica (associate, cioè, ad attività umane) di biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici, ammoniaca e particolato fine; l’elaborazione, adozione e attuazione di programmi nazionali di controllo dell’inquinamento atmosferico; obblighi di monitoraggio delle emissioni, degli impatti dell’inquinamento atmosferico sugli ecosistemi e obblighi di comunicazione.
In particolare, quanto agli impegni nazionali di riduzione (art. 3), è previsto che le emissioni annue di cui sopra siano ridotte entro il 2020 ed il 2030 nella misura prevista dall’allegato II, con la precisazione che il livello previsto per il 2020 deve essere applicato fino al 2029. Tali emissioni sono, inoltre, ridotte nel 2025 a livelli da fissare secondo una traiettoria lineare di riduzione stabilita tra i livelli definiti dagli impegni di riduzione delle emissioni per il 2020 e il 2030. La medesima norma prevede, peraltro, deroghe per casi eccezionali quali “un inverno eccezionalmente rigido o di una estate eccezionalmente secca” e “una improvvisa ed eccezionale interruzione o perdita di capacità nel sistema di produzione o di fornitura di elettricità o di calore, ragionevolmente impossibile da prevedere”.
Seguono precise disposizioni in materia di elaborazione e adozione dei programmi nazionali di controllo dell’inquinamento atmosferico, strumento finalizzato a limitare le emissioni di origine antropica, per rispettare gli impegni nazionali, elaborato dal Ministero sulla base del supporto tecnico dell’ISPRA e dell’ENEA. L’attuazione del programma nazionale, il cui contenuto è fissato nell’allegato III, rappresenta un obiettivo a cui si conforma l’azione di tutte le autorità competenti; l’ISPRA è competente per quanto riguarda inventari e proiezioni nazionali delle emissioni, ed il Ministero si occupa delle comunicazioni alla Commissione UE.
Il nuovo decreto, corredato anche da quattro allegati, abroga il decreto legislativo 171/2004, ma resta ferma fino al 31 dicembre 2019 l’applicazione dei limiti nazionali di emissione da esso previsti.
Di questa novità, e di tanto altro, ci occuperemo durante il Corso di TuttoAmbiente “Emissioni ed immissioni in atmosfera“, a Milano, l’11 ottobre 2018,
Info e approfondimenti: formazione@tuttoambiente.it – 0523.315305