E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 22 luglio 2015, il D.L. vo 2 luglio 2015, n. 111, recante disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo 13 marzo 2013, n. 30, attuativo della Direttiva 2009/29/CE, che modifica la Direttiva 2003/87/CE, al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. L’art. 1 dispone numerose modifiche agli articoli del D.L. vo n. 30/2013. A titolo esemplificativo si evidenziano gli interventi modificativi all’art. 3, comma 1, mediante la sostituzione della definizione di “operatore aereo amministrato dall’Italia” di cui alla lettera ff) e l’aggiunta delle lettere ff-bis) ed f-ter), ove sono specificate, rispettivamente, le nozioni di “anno di riferimento” (“ai fini della definizione di cui alla lettera ff), numero 2), per gli operatori aerei che hanno iniziato ad operare nella Comunita’ dopo il 1° gennaio 2006, il primo anno civile di esercizio, in tutti gli altri casi l’anno civile che decorre dal 1° gennaio 2006”) e di “periodo di riferimento” (“ai fini della definizione di cui alla lettera ff), numeri 2) e 3), il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012, e ciascuno dei successivi periodi di otto anni a partire dal 1° gennaio 2013”). Numerose modifiche hanno interessato anche l’art. 4 del D.L.vo 13 marzo 2013, n. 30, dedicato alle autorità nazionali competenti. Si evidenziano, in particolare, l’aggiunta del comma 1-bis dedicato alla composizione del Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, ai requisiti, ai poteri e alle funzioni dei membri del Consiglio direttivo. L’art. 5, relativo al campo di applicazione del D.L.vo n. 30/2013 è stato interamente sostituito: al secondo comma si precisa l’esclusione dall’applicazione delle attività di volo effettuate con aeromobili di cui all’articolo 744, primo e quarto comma, del codice della navigazione. Si evidenzia, altresì, che modifiche hanno interessato anche gli articoli 7, 8, 19, 24, 25, 36 e molti altri.
Infine, l’art 2 del nuovo D.L. vo n. 111/2015 (vigente dal 23 luglio 2015, ex art. 3) specifica che l’attuazione del decreto non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, pertanto le amministrazioni ed i soggetti pubblici interessati sono tenuti a provvedere agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. (RT)


Condividi: