Quando si parla di “impianti di incenerimento” viene spesso da chiedersi se le autorità regionali possano imporre limiti più rigorosi.

In merito ha così stabilito il Consiglio di Stato, Sez. IV, con sentenza n.2245 del 3 marzo 2023:

“L’art. 237-duodecies, comma secondo D.L.vo 152 del 2006 vincola i progettisti, i costruttori e i gestori di impianti di co-incenerimento, i quali non possono progettare, costruire, equipaggiare e gestire impianti aventi emissioni superiori ai valori limite.

La norma, tuttavia, non vieta alle autorità regionali di imporre limiti più rigorosi di emissioni.

L’art. 237-quattuordecies, comma 2, riguarda il campionamento e l’analisi delle emissioni in atmosfera degli impianti di incenerimento e di coincenerimento e rimanda agli Allegati per l’individuazione delle soglie dei valori limite.

Si tratta, dunque, di una norma che conforma e vincola l’operato dei gestori e delle autorità preposte al campionamento e all’analisi delle emissioni gassose e che vincola altresì le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni regionali, nel senso di vietare loro di prescrivere valori limite superiori a quelle legali.

Dal contenuto dell’art. 29-sexies, commi 4-bis e 4-ter, D.L.vo 152 del 2006 si desume che l’autorità competente può fissare livelli di emissione più rigorosi associabili alle migliori tecnologie disponibili.

Costituisce, quindi, scelta ragionevole e non manifestamente sproporzionata, in adesione al principio di precauzione, che l’amministrazione imponga limiti e prescrizioni più rigorosi anche in relazione alla vetustà dell’impianto”.

 
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