Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di oggi, 15 luglio 2024, è stata pubblicata la Direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 che modifica sia la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (c.d. Direttiva IED) sia la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti.

La direttiva entrerà in vigore a decorrere dall’8 agosto 2024.

La direttiva stabilisce norme riguardanti la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento proveniente da attività industriali e fissa inoltre norme intese a evitare oppure, qualora ciò non sia possibile, ridurre progressivamente le emissioni delle suddette attività nell’aria, nell’acqua e nel terreno, a impedire la produzione di rifiuti, a migliorare l’efficienza delle risorse e a promuovere l’economia circolare e la decarbonizzazione, per conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente nel complesso.

La nuova direttiva include nel proprio ambito di applicazione le emissioni derivanti dall’allevamento di bestiame, con riferimento in particolar modo agli allevamenti di suini e pollame.

La direttiva stabilisce che, in caso di incidenti o inconvenienti che incidano in modo significativo sulla salute umana o sull’ambiente, il gestore è tenuto a informare l’autorità competente e ad adottare immediatamente le misure volte a limitare le conseguenze sulla salute umana o sull’ambiente e a prevenire ulteriori eventuali incidenti o inconvenienti; l’autorità competente deve a sua volta imporre al gestore l’adozione di ogni misura complementare ritenuta necessaria per limitare le conseguenze sulla salute umana o sull’ambiente e prevenire ulteriori eventuali incidenti o inconvenienti. Se l’impatto dell’inquinamento si estende oltre il territorio di uno Stato membro, sono necessari lo scambio tempestivo di informazioni e uno stretto coordinamento tra le autorità competenti degli Stati membri interessati.

Ai sensi della nuova direttiva, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie affinché siano rispettate le condizioni di autorizzazione e, laddove la violazione di tali condizioni presenti un pericolo immediato per la salute umana o minacci di provocare ripercussioni significative e immediate sull’ambiente, deve essere sospeso l’esercizio dell’installazione.
 

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Per ogni installazione, gli Stati membri devono imporre al gestore la predisposizione e l’attuazione di un sistema di gestione ambientale, coerente con la natura, le dimensioni e la complessità dell’installazione, e con l’insieme dei suoi possibili effetti sull’ambiente.

L’autorità competente applicando le BAT nell’installazione è chiamata a fissare i valori limite di emissione più rigorosi ottenibili, tenuto conto dell’intera gamma dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT – associated emission levels – BAT-AEL). I valori limite di emissione devono basarsi su una valutazione del gestore dell’intera gamma BAT-AEL, che analizza se sia realisticamente possibile raggiungere il limite più rigoroso della gamma BAT-AEL e illustra le migliori prestazioni complessive che l’installazione può raggiungere grazie all’applicazione delle BAT, come descritto nelle conclusioni sulle BAT, tenuto conto degli eventuali effetti incrociati.

Qualora una norma di qualità ambientale richieda condizioni più rigorose di quelle ottenibili utilizzando le migliori tecniche disponibili, l’autorizzazione deve contenere misure supplementari al fine di ridurre il contributo specifico dell’installazione all’inquinamento, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare gli standard di qualità ambientale.

In caso di danno alla salute umana intervenuto a seguito della violazione delle misure nazionali adottate ai sensi della direttiva, è previsto il diritto per le persone interessate di chiedere e ottenere un indennizzo per tale danno.

Con la nuova direttiva sono apportate modifiche anche agli allegati della direttiva 2010/75/UE ed è inoltre soppresso il paragrafo 2 dell’articolo 1 della direttiva 1999/31/CE.

Entro il 1° luglio 2026 gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva.
 

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