Nell’ambito del quadro 2030 per le politiche dell’energia e del clima, il Consiglio Europeo ha approvato, nell’ottobre 2014, un obiettivo vincolante di riduzione interna delle emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori dell’economia di almeno il 40 %, entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990, ribadendo tale obiettivo nella riunione del 17 e 18 marzo 2016.

 

In quest’ottica, il Legislatore comunitario ha ritenuto di prevedere azioni che contribuiscano a migliorare l’efficienza e a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli pesanti al fine di contribuire alla necessaria riduzione delle emissioni nel settore dei trasporti, quali ad esempio l’ottimizzazione del carico, la formazione di convogli di autocarri, la formazione dei conducenti, l’uso di carburanti alternativi, gli investimenti nella manutenzione delle infrastrutture. Attualmente, le emissioni di gas a effetto serra provenienti dai veicoli pesanti rappresentano, infatti, circa un quarto delle emissioni dei trasporti stradali nell’UE e, se non saranno adottate ulteriori misure, se ne stima un aumento del 10 % tra il 2010 e il 2030, e del 17 % tra il 2010 e il 2050.

 

Sulla base di quanto sostiene la Commissione UE, ossia che condizione preliminare per l’introduzione di misure al riguardo è l’adozione di una procedura regolamentata volta a determinare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante, è stato adottato il Regolamento (UE) 2018/956, del 28 giugno 2018, che stabilisce le prescrizioni per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi (GU L 173 del 9 luglio 2018).

Il nuovo Regolamento, in vigore dal 29 luglio 2018, obbligatorio e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, è destinato agli Stati membri e ai costruttori di veicoli pesanti: in particolare, l’art. 4 disciplina monitoraggio e comunicazione da parte degli Stati membri, mentre l’art. 5 regola monitoraggio e comunicazione da parte dei costruttori. Le norme sui dati da monitorare e comunicare sono, invece, contenute nell’allegato I, e le modalità di comunicazione e gestione dei dati fanno capo all’allegato II.

 


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