Con il Decreto Legislativo 66/2005 sono state stabilite, ai fini della tutela della salute e dell’ambiente, le specifiche tecniche relative ai combustibili da utilizzare nei veicoli. L’art. 7-bis, relativo agli obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra, prevede per i fornitori di energia elettrica l’obbligo di assicurare che le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia dei combustibili siano inferiori ad un determinato valore di riferimento (stabilito nell’allegato V-bis).

Con il decreto del Ministero dell’Ambiente 15 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2018, sono state adottate una serie di disposizioni per il calcolo della quantità di energia elettrica fornita ai veicoli stradali e dell’intensità delle emissioni di gas a effetto serra, ai fini delle comunicazioni effettuate dai fornitori, ai sensi del predetto art. 7-bis.

Le modalità di calcolo secondo le quali i fornitori comunicano al GSE le rispettive quantità di energia elettrica fornita ai veicoli stradali (da intendersi quale la quantità annuale di elettricità erogata dal singolo fornitore all’insieme dei veicoli stradali circolanti sul territorio nazionale) sono definite all’Allegato 1 al DM, il quale elenca le seguenti componenti:

a) Quantità di energia elettrica, espressa in kWh, fornita tramite i punti di ricarica pubblici;

b) Quantità di energia elettrica, espressa in kWh, fornita tramite punti di ricarica privati, diversi da quelli di cui alla lettera c), con contratti e allacci dedicati;

c) Quantità di energia elettrica, espressa in kWh, destinata al trasporto pubblico locale;

d) Quantità di energia elettrica, espressa in kWh, fornita tramite modalità diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), ma comunque rilevabile, ad esempio attraverso i punti di ricarica dotati di sistemi di rilevazione ed archiviazione dei consumi.

 

Entro dieci giorni dal 27 maggio 2018 (data di entrata in vigore di quest’ultimo decreto), sarà pubblicata sul sito web del GSE la metodologia di calcolo delle emissioni di gas serra, e lo stesso GSE provvederà a calcolare un valore di riferimento dell’intensità emissiva relativa alla produzione e all’utilizzo dell’energia elettrica fornita ai veicoli stradali. Metodologia e valore di riferimento, che potranno essere aggiornati su base annuale, saranno stimati considerando il mix energetico nazionale, i rendimenti nei processi di produzione dell’energia, le perdite di rete, li scambi con l’estero, le emissioni afferenti la fase di upstream e le stime prodotte a livello comunitario da istituzioni pubbliche. (LM)


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