Si segnala che con la nota n. 10045 del 1 luglio 2016 il Ministero dell’Ambiente ha fornito alcuni utili chiarimenti alle amministrazioni regionali che provvedono al rilascio delle autorizzazioni in materia di rifiuti allo scopo di uniformare l’azione amministrativa della P.A. su tutto il territorio nazionale.
Entrando nel dettaglio del provvedimento, si segnala come il Min. Amb. richiami innanzitutto la normativa vigente che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuti (End of Waste – EOW), ovvero l’art. 184-ter del D.L.vo 152/06: si rammenta, infatti, che i sensi della richiamata disposizione una sostanza od un oggetto cessano di essere classificati quali rifiuti solo se, ad esito di un’attività di recupero, essi corrispondono a determinati criteri adottati, specificamente per le singole o per le categorie di sostanze od oggetti, nel rispetto delle condizioni elencate nel c. 1 dell’art. 184-ter.
Nelle more dell’adozione dei regolamenti comunitari e/o dei decreti ministeriali previsti ai sensi dell’art. 184-ter, c. 2, il Legislatore ha disposto che continuano ad applicarsi i criteri definiti dal D.M. 5 febbraio 1998, D.M. 12 giugno 2002 n. 161 e D.M. 17 novembre 2005 n. 269. In definitiva, la nota ricorda che sono individuate tre modalità di definizione dei criteri end of waste, gerarchicamente ordinate: i criteri di cui ai regolamenti europei prevalgono, nell’ambito del loro rispettivo campo di applicazione, sui quelli previsti dai decreti ministeriali; questi ultimi, a loro volta, prevalgono – salvo uno specifico regime transitorio – sui criteri che le regioni (o gli enti delegati) definiscono in sede di autorizzazione ordinaria; infine, in via residuale, le Regioni o gli enti delegati possono, in sede di autorizzazione nonché di Aia, definire i criteri end of waste previo riscontro della sussistenza delle condizioni indicate dall’art. 184-ter, c. 1, del D.L.vo 152/06 rispetto a rifiuti non oggetto di regolamentazione da parte dei regolamenti europei o dei decreti ministeriali.
Ciò premesso, la nota ministeriale si sofferma poi sulla portata dell’art. 216, c. 8-sexies (introdotto dalla L. 116/14): “lo spirito di questo comma consiste nel voler evitare potenziali conflittualità nel momento in cui entra in vigore un regolamento europeo che disciplina i criteri di cessazione della qualifica dei rifiuti”. Infatti, poiché i regolamenti europei emanati in materia di EOW sono direttamente applicabili all’interno di ciascun stato membro una volta decorso il periodo transitorio (6 mesi), per gli impianti autorizzati ne potrebbe conseguire un blocco delle attività, soprattutto qualora non ci sia una totale conformità al regolamento comunitario. Laddove dovessero, invece, emanati dei decreti ministeriali, gli stessi potranno definire un eventuale periodo transitorio di adeguamento. L’entrata in vigore del c. 8-sexies dell’art. 216 non ha modificato né le modalità di individuazione dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto, né il riparto delle competenze definite all’art. 184-ter sopraccitato. Ne consegue in capo alle Regioni la facoltà di definire tali criteri in sede di rilascio delle autorizzazioni sempre che, per la stessa tipologia di rifiuto, tali criteri non siano stati definiti con regolamento comunitario o con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 184-ter, c. 2. (MVB)


Condividi: