Con istanza di interpello ex articolo 3-septies del D.L.vo 152/2006 la Provincia di Viterbo ha richiesto alcuni chiarimenti in merito all’applicazione della disciplina sul recupero dei rifiuti di carta e cartone.

In particolare, è stato chiesto di chiarire se:
– a seguito della richiesta di modifica non sostanziale ai sensi dell’articolo 208 del d.lgs. 152/06 inoltrata da un gestore di impianto di recupero di rifiuti di carta e cartone, attualmente autorizzato all’attività di messa in riserva R13 per una potenzialità pari a 15.000 t/a ed alla attività di riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi R3, sia possibile poter rilasciare al medesimo soggetto richiedente un’autorizzazione all’esercizio di una doppia linea di recupero dei rifiuti di carta e cartone, di cui una da adibire a recupero R12 secondo i criteri specifici dell’end of waste disciplinati dal dm 118/2020 e l’altra a recupero R3 di materia prima seconda di carta e cartone secondo il dm 05/02/1998.

Il Ministero sul punto ha precisato che con riguardo alla possibilità di rilasciare al soggetto richiedente un’autorizzazione al recupero R3 di materia prima seconda di carta e cartone secondo il dm 5 febbraio 1998, ha richiamato quanto indicato dall’articolo 184-ter, comma 3, ultimo periodo, del D.L.vo 152/2006: “In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, e ai regolamenti di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n.161 e 17 novembre 2005, n. 269”.

Nel caso sottoprodotto al MASE, dunque, l’entrata in vigore del dm 188/2020 farebbe decadere tale possibilità.
 

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