17/02/2020
End of waste e controlli
I nuovi criteri da seguire per SNPA!
end of waste Rifiuti SNPACon la Delibera n. 67 del 6 febbraio 2020 il Consiglio SNPA ha approvato il documento ” Linee guida del sistema nazionale per la protezione dell’ambiente per l’applicazione della disciplina end of waste di cui all’art. 184 ter del D.L.vo n. 152/2006”.
Tale documento presenta un primo strumento per fornire elementi utili alla realizzazione di un sistema comune ed omogeneo di pianificazione ed esecuzione delle ispezioni sul territorio nell’ambito dei processi di recupero o riciclaggio dei rifiuti da cui esitano materiali che hanno cessato di essere rifiuti ai sensi dell’art. 184 ter (end of waste).
Come noto, la Legge 128/2019, che ha modificato l’articolo 184 ter del D.L.vo n. 152/2006, prevede che l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), ovvero l’Agenzia Regionale e provinciale delegata, controlli, a campione, in contraddittorio con il soggetto interessato, la conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti.
In particolare, le Linee guida forniscono una serie di criteri condivisi per l’attività di controllo che riguardano soprattutto:
- la metodologia per la scelta del campione degli impianti da sottoporre a controllo;
- la preparazione dell’ispezione e l’esecuzione dell’ispezione;
- controlli sui rifiuti in ingresso;
- controlli sul processo di recupero;
- controlli sui sistemi di gestione che dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto;
- controlli sulle operazioni di recupero/ riciclaggio;
- controlli sui prodotti in uscita;
- controlli sul rispetto dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuti, individuati dall’atto di
Si segnala soprattutto quanto disposto con riguardo al rispetto dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto, individuati dall’atto di autorizzazione, i quali devono essere accertati per ciascun lotto prodotto.
Nello specifico, la verifica dovrà accertare – tra le altre cose – la conformità del lotto a quanto prescritto in autorizzazione, la conformità attestata dal produttore tramite la verifica di un campione del materiale per ogni lotto prodotto, che le analisi siano eseguite da un laboratorio accreditato e che il campione sia conservato per il tempo indicato nell’ autorizzazione ed infine che le modalità di conservazione del campione siano tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del materiale prodotto e consentire l’eventuale ripetizione delle analisi.
Affinché lo stesso lotto possa dirsi effettivamente rappresentativo del processo di produzione dell’EoW, le Linee Guida consigliano di verificare che quest’ultimo sia stato opportunamente definito in base alla tipologia di rifiuto in ingresso, alle caratteristiche del materiale e alla potenzialità dell’impianto.
Resta per altro inteso che la definizione di criteri “caso per caso” per la cessazione della qualifica di rifiuto deve garantire il medesimo livello di tutela ambientale e sanitaria previsto dalle norme ambientali e dalle norme tecniche sull’utilizzo dei prodotti affinché ciò assicuri che la sostanza o l’oggetto non porterà impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
Da ultimo si rammenta che la mancanza della conformità ai criteri di cessazione di qualifica di rifiuto stabiliti dall’autorizzazione comporta, per il detentore, l’obbligo di gestire il prodotto del trattamento come un rifiuto (Parte IV del D.L.vo n.152/2006).
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