All’indomani della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’atteso D.L. Semplificazioni, in vigore dal 15 dicembre 2018, non si poteva non notare l’assenza dell’altrettanto attesa disposizione sull’end of waste, che figurava nello schema di decreto diffuso giorni prima. Precisamente, era l’art. 21 a modificare l’art. 184-ter del D.L.vo 152/2006, che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto, introducendo un nuovo comma 5-ter ai sensi del quale i criteri generali affinché un rifiuto cessi di essere tale “possono essere stabiliti per il singolo caso, nel rispetto delle condizioni indicate nel comma 1, tramite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211“.

Delusione comprensibile, a fronte del sostanziale blocco determinatosi per effetto della posizione espressa dal Consiglio di Stato (sent. 1229/2018).

Ma il Ministro dell’Ambiente ha spiegato che tali norme “non potevano andare nel Decreto legge semplificazioni perché non c’era un’emergenza. Quindi le abbiamo messe nella legge di bilancio con un emendamento. Oggi il bilancio va in commissione, lunedì va in votazione al Senato, e dentro c’è l’end of waste. Io mi aspetto che i parlamentari lo votino“. Il disegno di legge di bilancio 2019 (A.C. 1334), presentato alla Camera dei deputati il 31 ottobre 2018, è stato approvato dalla Camera in prima lettura l’8 dicembre 2019, con la votazione fiduciaria favorevole sul mantenimento del testo come risultante dagli emendamenti approvati dalla V Commissione bilancio. Dal 10 dicembre il disegno di legge è passato all’esame del Senato (A.S. 981), al 18 dicembre 2018 era in corso di esame in commissione.

 


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