La Corte di Giustizia dell’UE, nella sentenza del 24 ottobre 2019, n. C-212/18, ha precisato che in presenza di una autorizzazione alla commercializzazione di olio vegetale a titolo di End of Waste, qualora tale bioliquido voglia essere utilizzato per un fine diverso, ossia, come nel caso di specie la produzione di energia tramite combustione, è necessaria un’autorizzazione ai sensi dell’art. 6 della Direttiva 2008/98 che tenga conto di quanto disposto anche dall’art. 13 della Direttiva 2009/28 in termini di proporzione e necessarietà per la produzione di elettricità a partire da fonti energetiche rinnovabili ma anche in termini di verifica di possibili effetti nocivi della sostanza ottenuta dal recupero del rifiuto sull’ambiente e sulla salute umana.

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Pertanto, lo Stato membro deve astenersi dal prevedere criteri di cessazione della qualifica di rifiuto qualora vi sia incertezza in ordine ad un utilizzo di tale sostanza come combustibile che non rispetti i requisiti sopra richiamati.


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