1. La disciplina dell’End of waste è contenuta nell’art. 184 ter TUA (“Cessazione di qualifica di rifiuto”)
  2. Ex c. 3, in mancanza dei DM specifici o dei Reg UE, dopo le modifiche operate dal DLvo 116/20 e dal DL 77/21, le autorizzazioni “ordinarie” (art. 208 TUA) possono ancora – per fortuna – essere rilasciate o rinnovate “caso per caso”, ma solo
  3. nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 6 della Dir. 2008/98/CE e
  4. previo parere “obbligatorio e vincolante” dell’ISPRA o dell’ARPA “territorialmente competente”. C’è qualcuno che ha salutato questa recente modifica come chissà quale conquista, dimenticando che da sempre l’ente territoriale (ovvero sostanzialmente la Regione o la Provincia su delega della Regione) che rilascia l’autorizzazione utilizza già ovviamente nel 90% dei casi il parere dell’ARPA locale, e ci mancherebbe altro! Pertanto dall’1 giugno scorso bisognerà semplicemente formalizzare una situazione che sostanzialmente già si verifica.
  5. Ex c. 3 ter, la stessa Ispra o l’Arpa territorialmente competente (ovvero gli stessi che hanno rilasciato l’autorizzazione!) dovranno “a campione” controllare se loro stessi hanno rilasciato correttamente l’autorizzazione e questo senza alcun limite di tempo! La bella novità infatti è che è stata abrogata la parte di questo comma che almeno definiva i tempi di questa contorta procedura.
  6. Tra qualche settimana dovrà essere convertito in legge il DL 77/21: è decisamente auspicabile che il Parlamento faccia qualcosa per eliminare questa situazione degna di Cetto La Qualunque.

(Stefano Maglia)

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