Entra in vigore oggi, 18 maggio 2022, il Decreto Legge, 17 maggio 2022, n. 50 recante: “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”.

Il provvedimento reca importanti novità in tema di energia, impianti ed iter autorizzativi; dal punto di vista ambientale, si segnalano le seguenti disposizioni:

-L’art. 5, “Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione”, segnala che per le Valutazioni Ambientali Strategiche (VAS) delle opere e delle infrastrutture finalizzate all’incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio, previa comunicazione alla Commissione europea, viene applicata l’esenzione di cui all’art.6, comma 11, del D. L.vo 152/2006;

– L’art. 6 prevede importanti disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

– L’art. 7 reca la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. In particolare, qualora il progetto sia sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di competenza statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell’art. 25 del TUA. Le deliberazioni del Consiglio dei Ministri confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico, che è perentoriamente concluso entro 60 giorni. Se la decisione del Consiglio dei ministri si esprime per il rilascio del provvedimento di VIA, decorso inutilmente il prescritto termine di 60 giorni, l’autorizzazione si intende rilasciata;

-L’art. 8 stabilisce, invece, un incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il settore agricolo, concedendo aiuti per la realizzazione di impianti di produzione, sulle coperture delle proprie strutture produttive, aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello famigliare;

 

 

-L’art. 10, in tema di VIA, apporta modifiche agli artt. 8, 23 e 25 del D.L. vo 152/2006 (TUA).
Viene soppresso inoltre il punto 4, alla parte seconda dell’allegato II;

– L’art. 12 prevede la modifica delle disposizioni in materia di autorizzazioni unica ambientale degli impianti di produzione di energia da fonti fossili. In particolare, risulta modificato l’art. 5 bis del D.L.
25 febbraio 2022, n.14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28;

-L’art. 13, infine, disciplina la gestione dei rifiuti a Roma. Nello specifico, il Commissario straordinario del Governo con riferimento al territorio di Roma Capitale:
a) predispone e adotta il piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e degli indirizzi del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all’articolo 198-bis del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006;
b) regolamenta le attivita’ di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;
c) elabora e approva il piano per la bonifica delle aree inquinate;
d) approva i progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicura la realizzazione di tali impianti e autorizza le modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis e 195, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006;
e) autorizza l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all’articolo 7, comma 4-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.

– L’art. 43, infine, stabilisce la modifica dell’art. 3, comma 5-quinquies del DL 228/2021, il cd. Decreto Milleproroghe, sulla TARI. In particolare, nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia
prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, anche le delibere e i regolamenti TARI possono essere approvati successivamente, entro tale nuova data.


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