Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il decreto del 23 luglio 2024, n. 265 recante riordino della disciplina del servizio di salvaguardia nel settore dell’energia elettrica di cui all’art. 1, comma 4, del decreto legge 73/07.

Il decreto disciplina le modalità e i criteri per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti del settore dell’energia elettrica, diversi dai clienti domestici vulnerabili e dai clienti finali che accedono al servizio a tutele graduali.

La durata del periodo di esercizio del servizio di salvaguardia da parte dei soggetti selezionati in esito alle procedure concorsuali è stabilita pari a due anni e il servizio di salvaguardia è erogato a decorrere dal 1° gennaio di ogni periodo.

Il decreto definisce i criteri di cui l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) deve tenere conto per l’individuazione delle aree per l’erogazione del servizio di salvaguardia e per l’organizzazione delle procedure concorsuali finalizzate alla selezione dell’esercente il servizio di salvaguardia.

All’esercente il servizio di salvaguardia è riconosciuto un corrispettivo a copertura dei costi di approvvigionamento dell’energia elettrica all’ingrosso, dei servizi di dispacciamento e dei costi di commercializzazione, per ciascuna fascia oraria, al prodotto tra l’energia elettrica rifornita, aumentata delle perdite di rete, e i corrispettivi unitari determinati.

Quanto agli obblighi, l’esercente la salvaguardia è tenuto a erogare il servizio a tutti i clienti finali in salvaguardia attribuitigli a condizioni non discriminatorie, nel rispetto delle condizioni minime contrattuali. Inoltre, è tenuto a pubblicare sul proprio sito internet copia del contratto e delle modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate nell’ambito del servizio.

Al fine di contenere il rischio creditizio assunto da ciascun esercente la salvaguardia, il decreto prevede che sia ARERA a definire un meccanismo di reintegrazione degli oneri non recuperabili relativi ai clienti finali non disalimentabili, in modo tale da garantire agli esercenti la salvaguardia una forma di riconoscimento di tali oneri.

Il provvedimento si applica al servizio di salvaguardia erogato a decorrere dal 1° gennaio 2025 e alle relative procedure concorsuali.
 

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