01/03/2022
Energia rinnovabile: selezione dei progetti transfrontalieri
Criteri definiti da Regolamento UE
energia rinnovabileE’ stato pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea L62/1 del 1 marzo 2022 il Regolamento delegato (UE) 2022/342 della Commissione del 21 dicembre 2021 che integra il Regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di selezione specifici e i dettagli della procedura di selezione dei progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile.
I progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile dovrebbero mirare a permettere lo sviluppo efficiente sotto il profilo dei costi dell’energia rinnovabile nell’Unione, sostenere il conseguimento dell’obiettivo vincolante dell’Unione per l’energia da fonti rinnovabili entro il 2030 di cui alla direttiva (UE) 2018/2001, e contribuire alla diffusione strategica di tecnologie rinnovabili innovative. I progetti dovrebbero inoltre contribuire alla decarbonizzazione, al completamento del mercato interno dell’energia e al rafforzamento della sicurezza dell’approvvigionamento, promuovendo la cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri nell’ambito della pianificazione, dello sviluppo e dello sfruttamento efficiente sotto il profilo dei costi delle fonti di energia rinnovabile.
Il CAPO II del Regolamento definisce i criteri di selezione specifici per i progetti transfrontalieri di energia rinnovabile, mentre il CAPO III illustra la procedura di selezione per l’elenco dei progetti transfrontalieri di energia rinnovabili.
Nello specifico, ai sensi dell’art. 3, sono ammessi a far parte dei progetti transfrontalieri di energia rinnovabile:
a) le tecnologie di generazione basate su qualsiasi fonte di energia rinnovabile che figura nella direttiva (UE) 2018/2001;
b) gli impianti di stoccaggio sia in loco che extra loco, a condizione che siano parte integrante del progetto, consentano efficacemente l’integrazione di un impianto di generazione di energia da fonti rinnovabili e siano ad esso complementari;
c) qualsiasi sistema e componente che integri le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, anche per migliorare la prevedibilità della produzione di energia rinnovabile, e qualsiasi apparecchiatura o installazione essenziale per il corretto funzionamento dell’investimento, compresi i sistemi di sorveglianza e controllo, a condizione che siano parte integrante del progetto, consentano efficacemente l’integrazione di un impianto di generazione di energia da fonti rinnovabili e siano ad esso complementari;
d) la connessione della generazione di energia da fonti rinnovabili alla rete di distribuzione o di trasmissione e, se del caso, dello stoccaggio alla rete di trasmissione o di distribuzione, a condizione che sia parte integrante del progetto, consenta efficacemente l’integrazione di un impianto di generazione di energia da fonti rinnovabili e sia ad esso complementare;
e) la conversione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili in combustibili rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica, compresi gli impianti di trasformazione o compressione, a condizione che sia parte integrante del progetto, consenta efficacemente l’integrazione di un impianto di generazione di energia da fonti rinnovabili e sia ad esso complementare;
f) qualsiasi altra tecnologia, altro componente o investimento specificato nei pertinenti programmi di lavoro e inviti a presentare proposte dell’MCE, che è parte integrante del progetto, consente efficacemente l’integrazione di un impianto di generazione di energia da fonti rinnovabili ed è ad esso complementare.