Il TAR Piemonte, con la recente sentenza n. 938 del 2 settembre 2024, si è pronunciato in materia di End of Waste e sui criteri che devono essere soddisfatti affinché un rifiuto cessi di essere tale ex art. 184 ter, comma 1, del d.lgs. 152 del 2006.

Ponendo in particolare l’attenzione sulla lett. d) dell’art. 184 ter, comma 1, del d.lgs. 152/2006 che indica quale autonomo requisito rilevante ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto che “l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana“, il TAR ha chiarito che, “affinché il rifiuto sia sottratto al regime tutorio suo proprio, occorre che l’assenza di effetti negativi sull’ambiente o sulla salute sia accertata prima che il materiale sia utilizzato o commercializzato alla stregua di un prodotto “primario”. Fino a tale momento, dovrà trovare applicazione, ai sensi del comma 5 dell’art. 184 ter, la disciplina in materia di gestione dei rifiuti”.

Per approfondire, si segnala la lezione dedicata al tema “Autorizzazioni ed EOW” di Daniele Gizzi, Responsabile nazionale Ambiente di Confartigianato Imprese, già Presidente Albo nazionale gestori ambientali. La lezione è compresa nel Master Gestione Rifiuti – Waste Manager XLV edizione, in diretta online dal 20 novembre 2024 al 9 gennaio 2025.


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