06/11/2023
EoW inerti: nessuna modifica al DM 152/2022
Le imprese hanno sei mesi per adeguarsi
EOW RifiutiIl 3 novembre 2023 è scaduto il termine concesso dal MASE per monitorare e aggiornare le norme riguardanti il trattamento dei rifiuti inerti provenienti da edilizia e demolizione, disposte dal DM 152/2022 (cd. decreto EoW Inerti).
Fra le numerose problematicità riscontrate dagli addetti ai lavori e dagli stakeholders nel precedente DM, si sono potute segnalare:
- Assimilazione degli aggregati riciclati ai terreni;
- Enorme livello di incertezza dei risultati dovuto al campionamento;
- Presenza di molti codici EER, ma non tutti quelli di natura inerte ed esclusione di rifiuti abbandonati e interrati;
- Norme tecniche per il campionamento specifiche sugli aggregati non applicate favorendo quelle generiche sui rifiuti;
- Presa in considerazione dei soli aggregati in frazione unica, senza considerare quelli grossi ai quali non è possibile applicare le regole.
In seguito, quindi, ad alcune difficoltà emerse nell’applicazione del DM 152/2022, che riguardava la cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) ex art. 184-ter del D.L.vo 152/2006 per i rifiuti inerti provenienti da edilizia e demolizione, il MASE aveva pianificato un periodo di “monitoraggio” prolungato fino al 3 novembre 2023. Poiché non vi è stata alcuna proroga, questo periodo si è deve considerare concluso.
Di conseguenza, a partire dal 3 novembre 2023, le imprese precedentemente autorizzate a trattare i rifiuti EoW “caso per caso” per i rifiuti inerti da edilizia e demolizione, dovranno presentare richiesta di adeguamento per le autorizzazioni già ottenute entro 6 mesi di tempo.
A questo punto, ci si può domandare quale sia il senso di adeguarsi ad un DM che, oltre alle perplessità evidenziate, verrà molto probabilmente sostituito da un altro provvedimento.