23/05/2023
EoW materiali dragaggio: possibile recupero diretto in sito?
Il MASE risponde all'interpello ambientale
EOW RifiutiQUESITO
Con l’istanza di interpello ambientale ai sensi dell’art. 3-septies del D.L.vo 152/2006, la Regione Veneto ha chiesto di conoscere la corretta applicazione dell’art. 184 quater del D.L.vo 152/2006 alle operazioni di recupero dei materiali di dragaggio e, nello specifico, i seguenti chiarimenti:
- se il recupero diretto in sito/ciclo produttivo sia ammissibile e, in tal caso, se la dichiarazione di conformità di cui all’art. 184-quater, terzo comma, vada redatta sul materiale che mantiene la qualifica di rifiuto, atteso che il recupero definitivo avverrebbe solo con l’impiego nel sito/ciclo produttivo;
- se, nelle suddette ipotesi, il deposito dei materiali dragati, in attesa delle verifiche delle autorità competenti di cui al quarto comma del, già richiamato, disposto normativo, debba avvenire obbligatoriamente presso il sito di scavo o sito intermediario, non potendosi, in forza di quanto previsto dal terzo comma, avviare i conferimenti presso il sito di utilizzo definitivo;
- come debba avvenire la movimentazione dei suddetti materiali e, in particolare, se sia sempre necessario il FIR in quanto trattasi di materiali che mantengono la qualifica di rifiuto fino ad impiego nel sito/ciclo produttivo, oppure, se decorsi i termini di cui al quarto comma, sia possibile applicare la previsione di cui al quinto comma del citato disposto normativo;
- se i siti di utilizzo finali, ammissibili in caso di recupero diretto, siano da individuarsi esclusivamente nelle casse di colmata o se, invece, siano ammessi anche altri siti di destinazione.
Considerazioni del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE)
I materiali dragati trovano una propria specifica disciplina normativa all’art. 184-quater del D.lgs. 152/2006, in forza del quale gli stessi cessano di essere rifiuti se:
- vengono sottoposti ad operazioni di recupero in casse di colmata o in altri impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente;
- all’esito di tali operazioni, che possono consistere anche in operazioni di cernita e selezione, soddisfano e rispettano, per l’utilizzo, specifici requisiti e condizioni, quali quelle indicate alle lettere a) e b) del comma 1;
- sono sottoposti a test di cessione (cfr. Allegato 3, DM 5 febbraio 1998), al fine di escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee;
- il produttore o il detentore predispongono una dichiarazione di conformità da cui risulti tra l’altro la tipologia e la quantità dei materiali oggetto di utilizzo, le attività di recupero effettuate, il sito di destinazione, le altre modalità di impiego previste e l’attestazione che sono rispettati i criteri normativamente previsti;
- il produttore o il detentore trasmettono, alle autorità competenti per il procedimento di recupero e all’ARPA, nel cui territorio è localizzato il sito di destinazione o il ciclo produttivo di utilizzo, la già menzionata dichiarazione di conformità, trenta giorni prima dell’inizio delle operazioni di conferimento;
- l’autorità competente per il procedimento di recupero verifica, entro trenta giorni dalla comunicazione della dichiarazione, il rispetto dei requisiti e delle procedure, ordinando il divieto di utilizzo in caso di difformità o violazioni.
Ne consegue che, laddove siano rispettate le suddette condizioni, il materiale dragato cessa di essere rifiuto e, pertanto, non è più sottoposto alla relativa disciplina in materia, ivi compresa quella relativa al trasporto, come, del resto, si evince anche dal quinto comma del disposto normativo in oggetto, secondo cui i predetti materiali, una volta che cessano di essere rifiuti, durante la movimentazione devono essere accompagnati dalla, già ricordata, dichiarazione di conformità e dal documento di trasporto ovvero da copia del contratto di trasporto.
Alla luce di quanto esposto quindi, affinché i materiali in parola cessino di essere rifiuto è necessario, in primo luogo, che gli stessi vengano sottoposti a operazioni di recupero, siano esse anche solo operazioni di cernita e selezione, in casse di colmata o in altri impianti autorizzati, anche al di fuori del sito di produzione.
Resta, in ogni caso, fermo l’onere di rispettare i, già ricordati, requisiti e presupposti previsti dall’art. 184-quater del D.lgs. 152/2006, ivi compresi quelli relativi alla dichiarazione di conformità e ai siti di utilizzo finali ammissibili.
Con riferimento, quindi, al primo quesito posto nell’interpello, in forza dalla norma in esame, anche nelle ipotesi in cui le operazioni di recupero abbiano luogo direttamente in sito, il produttore o il detentore sono tenuti a predisporre una dichiarazione di conformità. Tale dichiarazione deve dare conto, infatti, delle attività di recupero effettuate, del sito di destinazione e delle altre modalità di impiego previste. Si tratta, pertanto, di un documento da redigere all’esito delle procedure di recupero, ma prima dell’utilizzo del materiale, essendo funzionale a poter assicurare un suo corretto impiego.
La dichiarazione di conformità contiene inoltre l’attestazione circa il rispetto dei criteri indicati dalla norma in argomento ed è redatta nel momento in cui produttore e detentore già possono affermare il rispetto dei presupposti e dei requisiti necessari e sufficienti per poter qualificare i materiali ai sensi dell’art. 184-quater del D.lgs. 152/2006. Il completamento dell’iter previsto è individuabile solo a valle della verifica delle autorità competenti ai sensi del comma 4, del citato articolo 184-quater.
Con riguardo, poi, al deposito e alla movimentazione, è opportuno evidenziare come gli stessi permangano rifiuti – e, come tali, dovranno quindi essere custoditi e/o trasportati – sino al completamento della procedura di recupero e al soddisfacimento di tutti i presupposti e requisiti prescritti all’art. 184-quater, D.lgs.152/2006, ivi compreso, come già ricordato, quello riguardante le verifiche dell’autorità competente, entro trenta giorni dalla comunicazione della dichiarazione.
In tal senso, si è, del resto, espressa anche la giurisprudenza di legittimità, secondo cui «poiché il successivo quinto comma prevede nella fase della movimentazione per il raggiungimento del sito di destinazione che i materiali di dragaggio debbano essere accompagnati dalla dichiarazione di conformità e dal documento di trasporto (DDT), si trae da tale disposizione ulteriore conferma del fatto che, solo dopo l’osservanza dell’indicata procedura, i materiali che escono dall’impianto, senza quindi essere accompagnati dal FIR, abbiano cessato di essere rifiuti» (Cass. pen., Sez. III, 02/07/2018, n. 29652).
Ne consegue che, in attesa delle verifiche da parte delle autorità competenti, parte integrante della procedura di cui all’art. 184-quater, il materiale di dragaggio non può ancora considerarsi non rifiuto e, pertanto, deve sottostare alla relativa disciplina vigente in materia; come peraltro precisato dalla giurisprudenza secondo cui «la mancata verifica degli specifici adempimenti previsti dall’art. 184-quater D.L.vo n. 152/2006 non consente di ritenere che i fanghi di dragaggio abbiano cessato la loro qualifica di rifiuti e possano conseguentemente essere trasportati senza il FIR, la cui presenza è imprescindibile ai fini della tracciabilità del rifiuto, e, insieme ad esso, alla dichiarazione di conformità, attestante a sua volta il regolare adempimento alla procedura di recupero» (Cass. pen., Sez. III, 09/11/2017, n. 29652).
Ne deriva, altresì, che i materiali dragati, una volta sottoposti alle procedure di recupero nel rispetto dei presupposti e dei requisiti previsti dalla norma in esame, ossia, una volta compiute anche le verifiche delle autorità competenti ovvero decorso il termine a tal fine necessario, possono essere movimentati, in forza di quanto previsto al comma 5 dell’articolo in esame, con la già ricordata dichiarazione di conformità, il documento di trasporto ovvero la copia del contratto di trasporto.
Con riguardo poi ai possibili siti di utilizzo finali, occorre specificare che il Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, ha introdotto i commi 5-bis e 5-ter al citato art. 184-quater che consentono, previa autorizzazione delle Amministrazioni competenti, ulteriori ipotesi di riutilizzo, oltre alle casse di colmata, dei predetti materiali in ambienti terrestri e marino-costieri anche per singola frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici.
In conclusione, le operazioni di recupero dei materiali di dragaggio devono sempre avvenire nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 184-quater, D.lgs. 152/2006, anche qualora siano effettuate direttamente in sito/ciclo produttivo. La dichiarazione di conformità, pertanto, dovrà essere redatta all’esito delle operazioni di recupero, ma prima della verifica delle autorità competenti, ossia prima dell’ultimo adempimento utile per poter qualificare, ai sensi dell’art. 184-quater, D.lgs. 152/2006, come non rifiuti i materiali in parola.