Si attende la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto “End of Waste” per i rifiuti da costruzione e demolizione – firmato il 15 luglio u.s. dal Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani – che stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali 18 tipologie di rifiuti inerti e di origine minerale sottoposti ad operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi dell’art. 184-ter del D.L.vo 152/2006, specificando quali sono i rifiuti ammissibili, le verifiche da effettuare sui rifiuti in ingresso, il processo di lavorazione e i requisiti di qualità che deve avere l’aggregato recuperato.

Il citato decreto EoW, composto da 8 articoli e 3 allegati, contiene la procedura per la produzione di aggregati riciclati a seguito del trattamento dei rifiuti da C&D, stabilendo innanzitutto:

– i rifiuti interessati (tra i quali si segnalano cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, terre e rocce da scavo, scarti di sabbia e argilla, scarti di ghiaia e pietrisco etc…);

– i criteri di conformità ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto di cui all’Allegato 1;

– gli scopi specifici di utilizzabilità dei materiali ottenuti di cui all’Allegato 2(es. sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali, recuperi ambientali, riempimenti e colmate, confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici);

– gli obblighi documentali.

Il rispetto dei criteri di cui all’Allegato 1 deve essere attestato dal produttore di aggregato recuperato tramite una dichiarazione di conformità, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto, utilizzando il modulo di cui all’Allegato 3.

Lo schema di DM prevede la necessità del possesso di una certificazione di qualità ISO 9001 volta a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al presente regolamento. Il manuale della qualità deve essere comprensivo di procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità ai criteri di cui all’Allegato 1, del piano di campionamento e dell’automonitoraggio.

Si segnala inoltre che la piena operatività scatterà solo successivamente. Infatti, i gestori degli impianti di trattamento rifiuti avranno 180 giorni per adeguarsi ai nuovi criteri e alle nuove disposizioni.

In particolare, entro sei mesi circa, dall’entrata in vigore del provvedimento oggetto di disamina, i gestori di impianti di trattamento rifiuti titolari di precedenti “comunicazioni e “autorizzazioni” al trattamento rifiuti, saranno obbligati:

– per gli impianti autorizzati ex art. 216 del D.L.vo 152/2006, a presentare un aggiornamento della precedente “comunicazione di inizio attività trattamento rifiuti”;

– per gli impianti autorizzati ai sensi del Titolo III-bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del D.L.vo 152/2006 (ad esempio autorizzati ai sensi dell’art. 208) a presentare una specifica istanza di adeguamento dell’autorizzazione in essere.

Il DM entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

 

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