In risposta a un nuovo interpello ambientale (n. 229004 del 12 dicembre 2024), il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha fornito chiarimenti in merito alla lettura in combinato disposto delle disposizioni di cui all’art. 47, comma 1 bis, del D.L. n. 13/2023 e dell’art. 20, comma 8, lett. a), del D.Lgs. n. 199/2021.

In particolare, il Comune di Agrigento chiedeva se possano considerarsi esenti da valutazioni ambientali i repowering di impianti eolici che comportano un aumento di potenza dell’impianto sino ad un massimo di 50 MW/p e che non prevedano variazione dell’area occupata ove, per la verifica di detta variazione, è da intendersi la verifica che l’impianto post intervento risulterà collocato nello stesso sito dell’impianto originario ai sensi dell’art. 5, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 28/2011.

Il Ministero ha chiarito che, come indicato dall’art. 47 comma 1 bis del D.L. 13/2023, l’intervento di repowering senza modifica dell’area occupata eseguito su un impianto eolico che, al termine dello stesso, avrà una potenza inferiore a 50 MW/p, potrà essere esentato da valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 laddove ricada nelle aree idonee di cui all’articolo 20 del D.lgs. n. 199/2021, contemplate nell’ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS).

 


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