La legge 21 settembre 2022, n. 142, di conversione del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, in vigore dal 22 settembre, ha stabilito all’art. 3 (Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale) la proroga al 31 dicembre 2022 l’obbligo di notifica in capo alle imprese che intendono esportare fuori dall’UE rottami ferrosi, previsto dall’art. 30 del D.L. 21/2022.

I comma 2-bis e 2-ter dell’art. 3 stabiliscono difatti che:

2-bis. All’articolo 30, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

2-ter. Le attivita’ di controllo conseguenti alla proroga di cui al comma 2-bis sono poste in essere dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”.

Quindi, le imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare, direttamente o indirettamente, fuori dall’Unione europea i rottami ferrosi hanno l’obbligo di notificare, almeno dieci giorni prima dell’avvio dell’operazione, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una informativa completa dell’operazione. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi questo obbligo è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento del valore dell’operazione e comunque non inferiore a euro 30.000 per ogni singola operazione.

Con la circolare del 1° aprile il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale hanno fornito indicazioni operative sull’obbligo di notifica, almeno dieci giorni prima dell’avvio dell’operazione, previsto per le imprese italiane o stabilite sul territorio nazionale che intendano esportare i rottami ferrosi, strategici per le filiere produttive, fuori dall’Unione europea.


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