Dal 15 aprile è in vigore il DL 39/23, ovvero Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche, il cui art. 9 ha aggiunto le parole “comunque solo” all’art. 127 del Testo Unico Ambientale (TUA) (Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue) che da oggi deve leggersi complessivamente così, dissipando ogni dubbio sul fatto che ai fanghi derivanti da processi di depurazione di acque reflue si applica la disciplina dei rifiuti solo e soltanto al termine dell’intero processo di trattamento:

1. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e comunque solo alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell’impianto di depurazione. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato.

  1. É vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre”.

 
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