A distanza di poco più di due mesi dall’entrata in vigore del cosiddetto Decreto Morandi (il D.L. 109/2018), che con l’art. 41 è intervenuto anche sull’emergenza fanghi di depurazione, è arrivata la prima sentenza della Cassazione sul tema.

Precisamente, con la sentenza n. 4238 del 29 gennaio 2019, la Sezione III Penale della Corte di Cassazione ha osservato che a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 28 settembre 2018, n. 109 (convertito con Legge 130/2018, in vigore dal 20 novembre 2018), l’art. 41 “nel richiamare espressamente i limiti di cui all’Allegato IB del d.lgs. 92\1999, precisando che gli stessi “continuano a valere”, stabilendo, così, una inequivocabile continuità con il passato, fissa anche limiti specifici per gli idrocarburi”.
 

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Su tale presupposto, la Suprema Corte ha concluso che “tenendo conto, quindi, della novità legislativa – e quindi del citato art. 41 andranno apprezzati esclusivamente i parametri in essa indicati, considerando comunque che gli stessi riguardano l’utilizzazione dei fanghi e devono pertanto essere rispettati in tale fase ultimativa della loro gestione“.

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