La Corte di Giustizia UE con sentenza 14 ottobre 2020 (causa C-629/19) ha stabilito che i fanghi di depurazione avviati a incenerimento per produrre energia non sono “rifiuti” se le condizioni “End of Waste” sono già soddisfatte prima del loro avvio a incenerimento.

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In particolare, la Corte si è così espressa:

“i fanghi di depurazione prodotti durante il trattamento congiunto, in un impianto di depurazione di acque reflue di origine industriale e domestica o urbana e inceneriti in un impianto di incenerimento di materiali residui ai fini del recupero di energia mediante produzione di vapore, non devono essere considerati rifiuti se le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva 2008/98 sono già soddisfatte prima del loro incenerimento.”.


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