Ancora novità su quella che ormai può definirsi una vera e propria “questione fanghi”, generata dalla sentenza n. 1782 del 20 luglio 2018 pronunciata dal Tar Lombardia, che annullava la Delibera regionale n.7076 del 2017 sui valori limite, con potenziale paralisi del sistema di depurazione delle acque reflue.
 

Rimandando ulteriori approfondimenti a un contributo critico di Stefano Maglia sulla normativa in ambito fanghi da depurazione in agricolura, segnaliamo che, come si legge nel Comunicato stampa della Giunta regionale lombarda, la stessa regione ha poi “approvato, attraverso una delibera di Giunta, di impugnare, con richiesta di istanza di sospensione, al Consiglio di Stato la sentenza fanghi emanata dal TAR Lombardia il 20 luglio scorso”.
 

Di diverso avviso era stato, ancora prima, il Tar Toscano nella sentenza n. 887 del 19 giugno 2018, il quale, all’opposto dei giudici lombardi, aveva riconosciuto che l’Amministrazione regionale potesse prendere a riferimento “per le sostanze non considerate dal D.lgs. 99/1992, i valori indicati dalla Tab. 1, colonna A dell’allegato 5, al titolo V, parte IV, D.lgs. n. 152 del 2006, che dovranno però essere riparametrati in aumento, sulla base delle competenze tecnico-discrezionali dell’Amministrazione, tenendo conto dell’ammissibilità di una maggiore concentrazione nei fanghi (rispetto al suolo) di sostanze inquinanti”.
 

Ed è proprio il Presidente della Giunta regionale Toscana ad aver firmato un’Ordinanza contingibile e urgente (ai sensi dell’art. 191 del D.L.vo 152/2006) per tentare di risolvere l’attuale situazione emergenziale. Precisamente, con l’ordinanza n. 2 del 3 agosto 2018 la regione Toscana ha disposto il conferimento presso determinati impianti di discarica (elencati nell’allegato 1) dei quantitativi dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane specificati prodotti dagli impianti di depurazione del servizio idrico integrato toscano affidatari del servizio e facenti parte dell’Autorità Idrica Toscana. L’ordinanza ha durata pari a quattro mesi, dalla data di approvazione, reiterabili ai sensi della normativa vigente, l’inosservanza, anche parziale, delle nuove prescrizioni comporterà l’applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali previste dal D.L.vo 152/2006.
 

In sostanza, per quattro mesi questi rifiuti speciali dovranno essere accolti in quattro discariche toscane.
 

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Questo, si legge nel provvedimento, visto che “le interpretazioni sempre più restrittive della normativa vigente, alla luce anche della giurisprudenza più recente (Sentenza della Corte di Cassazione Penale sez. III, 6 giugno 2017, n. 27958, Sentenza del TAR Lombardia del 20 luglio 2018 n.1782), hanno determinato limitazioni alla possibilità di riutilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura”, rendendo “indispensabile un intervento dello Stato per adeguare la normativa vigente di settore alle innovazioni scientifiche e tecniche e per il superamento delle diversità regionali”.


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