Entrerà in vigore il 14 luglio 2022 il Regolamento delegato (UE) 2022/973 della Commissione del 14 marzo 2022 che integra il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo criteri in materia di efficienza agronomica e sicurezza per l’uso dei sottoprodotti nei prodotti fertilizzanti dell’UE.

In particolare, esaminando il provvedimento, si segnala che:

  • All’art. 1, i sottoprodotti appartenenti alla categoria di materiali costituenti (CMC) 11, di cui all’allegato II, parte II, del regolamento (UE) 2019/1009, che forniscono nutrienti alle piante o ai funghi o che sono utilizzati come additivi tecnici devono rispettare determinati criteri in materia di efficienza agronomica e sicurezza.

 

  • All’art. 2, si elencano una serie di sottoprodotti appartenenti sempre alla CMC 11 di cui all’allegato II, parte II, del regolamento (UE) 2019/1009 , ove non si applicano i criteri di cui all’art. 1.

 

  • All’art. 3, si stabilisce che nei casi in cui il rispetto di una determinata prescrizione di cui agli artt. art. 1 e 2, derivi in maniera certa e incontestabile dalla natura o dal processo di fabbricazione del sottoprodotto o del prodotto fertilizzante dell’UE contenente tale sottoprodotto, a seconda dei casi, nella procedura di valutazione della conformità tale rispetto può essere presunto senza bisogno di effettuare verifiche (ad es. prove), sotto la responsabilità del fabbricante.

 

  • All’art. 4, si prevede di indicare il tenore di selenio e cloruro per alcune tipologie di sottoprodotti indicati agli artt. 1 e 2, laddove, rispettivamente, vi sia un tenore superiore a 10 mg/kg o 30 g/kg di materia secca. Il tenore di selenio o cloruro è chiaramente separato dalla dichiarazione sul nutriente e può essere espresso come un intervallo di valori.

 

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