03/09/2024
FGAS: novità su etichettatura
Pubblicato il Regolamento esecutivo 2024/2174
etichettatura FGASSulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea di oggi, 3 settembre 2024, è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2174 della Commissione del 2 settembre 2024 che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato delle etichette per determinati prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (UE) 2015/2068 della Commissione.
Il regolamento, dando attuazione al regolamento (UE) 2024/573 e abrogando il regolamento (UE) 2015/2068, aggiorna il formato delle etichette da applicare su prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas.
In particolare, si prevede che la dicitura che l’etichetta deve recare è la seguente: «contiene gas fluorurati a effetto serra».
Le informazioni devono risaltare in modo nitido sullo sfondo dell’etichetta e avere una dimensione e una spaziatura che le rendono leggibili chiaramente. Se le informazioni sono aggiunte in un’etichetta esistente, le dimensioni dei caratteri non devono essere inferiori alle dimensioni minime delle altre informazioni presenti sull’etichetta.
L’etichetta e il suo contenuto devono essere concepiti in modo da restare saldamente attaccati al prodotto o all’apparecchiatura e da essere leggibili in normali condizioni di funzionamento, al momento dell’immissione sul mercato e per tutto il
periodo nel quale il prodotto o l’apparecchiatura contengono gas fluorurati a effetto serra o il loro funzionamento dipende da questi gas.
Le informazioni sul peso dei gas fluorurati a effetto serra vanno espresse in chilogrammi o grammi, mentre il CO2 equivalente deve essere espresso in tonnellate, utilizzando i valori del potenziale di riscaldamento globale dei gas fluorurati a effetto serra elencati nella colonna «GWP» degli allegati I, II e III del regolamento (UE) 2024/573.
Il regolamento, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, entrerà in vigore il 23 settembre 2024 e si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2025.