La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la recentissima sentenza del 25 gennaio 2022 (C-180/20) ha invalidato parzialmente la Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche nei limiti in cui tale Direttiva obbliga i produttori di pannelli fotovoltaici a finanziare i costi relativi alla gestione dei rifiuti originati da tali pannelli allorché questi ultimi sono stati immessi sul mercato in data anteriore all’entrata in vigore della suddetta Direttiva.

Nello specifico, la Corte prende in esame la tempistica prevista dalla Direttiva 2012/19/UE per l’applicazione dell’obbligo che grava sui produttori di finanziare i costi di gestione dei pannelli fotovoltaici nel momento in cui questi diventano rifiuti. Tale obbligo, in particolare, riguarda i pannelli fotovoltaici provenienti da utilizzatori diversi dai nuclei domestici, immessi sul mercato tra il 13 agosto 2005 (data di entrata in vigore della Direttiva 2002/95/CE) e il 13 agosto 2012 (data di entrata in vigore della Direttiva 2012/19/UE che abroga la precedente).

Secondo la Corte, “[..] Una nuova norma giuridica che si applichi a situazioni già anteriormente acquisite non può essere considerata conforme al principio di irretroattività degli atti giuridici in quanto essa modifica, a posteriori e in modo imprevedibile, la ripartizione dei costi la cui sopravvenienza non può più essere evitata, giacché taluni operatori hanno potuto legittimamente basarsi, nell’ambito di operazioni commerciali, sulla ripartizione di tali costi prevista dalla normativa all’epoca vigente, e prima in tal modo detti operatori di qualsiasi effettiva possibilità di prendere provvedimenti a seguito dell’entrata in vigore di tale nuova norma“. In tal senso, “[..] I produttori non erano in grado di prevedere, al momento della progettazione dei pannelli fotovoltaici, che essi sarebbero stati successivamente tenuti a garantire il finanziamento dei costi relativi alla gestione dei rifiuti originati da tali pannelli“.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Giustizie dell’Unione Europea ha concluso che: “L’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è invalido nella parte in cui tale disposizione impone ai produttori il finanziamento dei costi relativi alla gestione dei rifiuti originati da pannelli fotovoltaici immessi sul mercato tra il 13 agosto 2005 e il 13 agosto 2012. L’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2012/19 deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che impone agli utilizzatori di pannelli fotovoltaici, e non ai produttori di tali pannelli, il finanziamento dei costi relativi alla gestione dei rifiuti originati dai suddetti pannelli immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2012, data di entrata in vigore di tale direttiva.”


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