Il Decreto Ministeriale 2 febbraio 2016, n. 65, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.105 del 6 maggio 2016, ha integrato i settori ai quali possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato a valere sul Fondo rotativo di Kyoto.
Occorre premettere che, da un lato, l’art. 1, comma 1110, della legge finanziaria 2007, ha, infatti, stabilito l’istituzione di un Fondo rotativo al fine di finanziare le misure per l’attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici; dall’altro il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.134, all’art. 57 ha previsto che a valere sul Fondo di cui sopra possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato a soggetti privati che operano in determinati settori, quali quelli dell’efficienza energetica, delle rinnovabili, del contrasto al dissesto idrogeologico e sismico, della diffusione di prodotti e processi produttivi che comportino una riduzione dell’inquinamento e dell’uso delle risorse nell’arco dell’intero ciclo di vita.
A seguito dell’approvazione e dell’aggiornamento del Piano di azione nazionale per la riduzione delle emissioni di gas-serra per opera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) e visto il Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNIre), si è reso necessario integrare i suddetti settori.
A tal fine, l’art. 1 del D.M. 65/2016, che entrerà in vigore il 21 maggio 2016, ha integrato l’art. 57 del D.L. 83/2012, ai sensi di quanto previsto dallo stesso, aggiungendo il settore delle Infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici e per l’erogazione di combustibili alternativi, trasporto collettivo e condiviso, e in generale mobilità sostenibile. (SB)

 


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