Il Friuli Venezia Giulia ha emanato l’Ordinanza Pres. n. 1/2020/AMB avente ad oggetto “Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 del D.L.vo 152/2006. Misure urgenti in materia dei gestione dei rifiuti nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid- 19”, come indicato dalla Circolare de MATTM del 27 marzo 2020.

La Regione in primis ordina che, in deroga alle ordinarie modalità di raccolta, i rifiuti urbani prodotti dai cittadini siano gestiti con precise modalità indicate dal Vademecum allegato e parte integrante dell’ordinanza, nonché fornisce importanti indicazioni con riguardo all’attività degli impianti di gestione rifiuti, delle discariche e degli impianti di incenerimento.

In particolare, il provvedimento ordina, con riguardo allo stoccaggio e al deposito temporaneo, che sia concesso:

“a) lincremento della capacità di stoccaggio capacità annua ed istantanea degli impianti autorizzati alla messa in riserva (R13) o per il deposito preliminare (D15), al massimo del 40% rispetto ai quantitativi autorizzati” (nel rispetto di precise prescrizioni)

“i) l’incremento dei limiti temporali e quantitativi previsti per il deposito temporaneo di cui all’articolo 183 comma 1) lettera aa) del decreto legislativo 152/2006 presso il luogo di produzione, prevedendo la possibilità di avviare alle operazioni di recupero o di smaltimento i rifiuti prodotti con cadenza al massimo annuale, indipendentemente dalle quantità in deposito, oppure quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 60 metri cubi, di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi, garantendo spazi adeguati di stoccaggio al fine di scongiurare anche pericoli di incendi, adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali eluati prodotti dai rifiuti stoccati, idonei sistemi di copertura, anche mobili, al fine di limitare le infiltrazioni di acque meteoriche e le emissioni odorigene in caso di stoccaggio di rifiuti organici, il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi”.

Anche la regione Lazio ha disposto, con l’Ordinanza n. Z00022 del 1 aprile 2020, ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 attraverso il ricorso temporaneo a forme speciali di gestione dei rifiuti, al fine di evitare di interrompere il servizio di gestione stesso, sulla base di quanto stabilito dall’art. 191 del D.Lgs. 152/2006.

La Regione ha, in particolare, dato nuove disposizioni, in deroga a quelle ordinarie, circa lo stoccaggio e il deposito temporaneo, prevedendo che:

“A. per gli ampliamenti dei quantitativi in D15 o in R13 per gli impianti autorizzati ai sensi degli art. 29 e ss, art. 208 e art. 214-216 del D.Lgs. 152/2006 di:

1. di assentire, a seguito di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e per il tempo strettamente connesso con la gestione dell’emergenza, in deroga ai vigenti atti autorizzativi rilasciati ai sensi degli articoli 29 e seguenti e 208 del D.lgs. 152/06, ed alle AUA di cui agli impianti per attività art. 214 e 216 del D.lgs. 152/2006, agli impianti presenti sul territorio regionale già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva) ad aumentare rispettivamente la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, sia preventiva che successiva ad eventuali processi di trattamento, nel limite massimo del 30% e comunque secondo quanto richiesto, nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all’art.26-bis del DL 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1° dicembre 2018 n. 132;

B. Di assentire un aumento massimo del 50% dei quantitativi previsti per il deposito temporaneo di cui all’art. 183 comma 1 lettera bb) punto 2 per un limite massimo di 12 mesi. In tal caso l’impianto dovrà solo tenere presso la sede di produzione operativa dichiarazione di adesione alla deroga prevista nella presente ordinanza.

C. Di consentire presso i centri di raccolta comunale un incremento del 20% dei quantitativi e del raddoppio della durata del tempo di permanenza di cui all’Allegato I, punto 7.1 del decreto 8 aprile 2008 previa esplicito nulla osta del competente ufficio comunale”.


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