Si segnala il Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2068 della Commissione del 17 novembre 2015 che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato delle etichette per i prodotti e le apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L301/39 del 18 novembre 2015, entrerà in vigore in data 8 dicembre 2015.
Al punto n. (2) del Regolamento di esecuzione (UE) si legge che “Per esigenze di chiarezza, è opportuno definire la formulazione esatta delle informazioni da riportare sulle etichette di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014 e precisare alcune prescrizioni in materia di layout e collocamento di tali etichette ai fini della loro visibilità e leggibilità”.
Il provvedimento si compone di 4 articoli e 1 Allegato.
In particolare, le indicazioni per il formato dell’etichettatura sono riportate all’art. 2; mentre il successivo art. 3 dispone l’abrogazione del Regolamento (CE) n. 1494/2007, il cui articolo 2, paragrafo 1, lettera c) (che dispone l’indicazione in etichetta del quantitativo di gas fluorurati ad effetto serra, espresso in chilogrammi) continua ad applicarsi fino al 1° gennaio 2017; tuttavia, per conformarsi a questa disposizione prima del 1° gennaio 2017, le imprese possono già applicare l’articolo 12, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 517/2014, in base al quale in etichetta deve essere indicata “la quantità espressa in peso e in CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra contenuta nel prodotto o nell’apparecchiatura o la quantità di gas fluorurati a effetto serra per la quale è progettata l’apparecchiatura e il potenziale di riscaldamento globale di tali gas”. (SB)


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