Ci avviciniamo all’attuazione della normativa comunitaria in materia di gas fluorurati ad effetto serra.
Parliamo del regolamento (UE) n. 517/2014, il provvedimento che l’Unione Europea ha adottato 16 aprile 2014 al fine di ridurre le emissioni di gas fluorurati a effetto serra.

Precisamente, il regolamento stabilisce disposizioni in tema di contenimento, uso, recupero e distruzione di questi gas, impone condizioni per l’immissione in commercio di prodotti e apparecchiature specifici che contengono, o il cui funzionamento dipende da essi, impone condizioni per particolari usi di gas fluorurati a effetto serra e stabilisce limiti quantitativi per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi.

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In tale contesto, il nostro Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Gentiloni e del Ministro dell’Ambiente, ha approvato in esame preliminare un regolamento, da adottarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica, che attua il Regolamento comunitario.

In particolare, il nuovo decreto interviene sul sistema di certificazione degli organismi di valutazione e di attestazione di formazione delle persone, e sul sistema di iscrizione e implementazione del Registro telematico nazionale per le persone fisiche e per le imprese. Individua, poi, gli organismi di controllo indipendenti competenti per le procedure di verifica dei dati relativi all’immissione in commercio di apparecchiature precaricate con i gas fluorurati, istituisce una Banca Dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni su tali gas e stabilisce l’obbligo di formazione delle persone e di certificazione delle imprese.
L’autorità competente ad interloquire con gli operatori e le imprese è il Ministero dell’Ambiente (LM).


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