Con il D.M. 7 novembre 2017, n. 186 (GU n. 294 del 18 dicembre 2017) il Ministero dell’Ambiente ha introdotto nell’ordinamento nazionale la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con legna da ardere, carbone di legna e biomasse combustibili. Il regolamento, in vigore dal 2 gennaio 2018, si compone di quattro articoli e due allegati, e, riprendendo le definizioni di cui al D.L.vo 152/2006 (parte I, sezione 2, dell’allegato X alla Parte V), individua le prestazioni emissive di riferimento per le diverse classi di qualità, nonché i relativi metodi di prova, le verifiche da eseguire ai fini del rilascio della certificazione e, una volta ottenuta, gli adempimenti relativi alle indicazioni da fornire circa le corrette modalità di installazione. I generatori che possono ottenere la certificazione sono elencati all’art. 1, le classi di qualità per il rilascio della certificazione sono indicate nell’allegato 1, mentre la procedura di certificazione è descritta all’art. 3. Questa prevede, sostanzialmente, che il produttore si rivolga ad un organismo notificato, il quale effettua le prove secondo i metodi riportati nell’allegato 2, per poi rilasciare – eventualmente – il certificato entro 9 mesi dalla ricezione della richiesta. (LM)


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