L’età è un dato rilevante quando si parla di gestione non autorizzata di rifiuti? Secondo la Cassazione, sembrerebbe di sì.

La Corte è stata, infatti, molto chiara nell’escludere la responsabilità del legale rappresentante dell’azienda che gestiva illecitamente rifiuti, attraverso un direttore tecnico, in ragione del dato obiettivo dell’età dell’imputato, nel caso di specie di 92 anni. Lo si legge nella sentenza n. 51281 del 12 novembre 2018, relativa al caso di smaltimento abusivo di rifiuti speciali liquidi consistiti in residui di bagni chimici raccolti con cisterna mobile e direttamente immessi in rete fognaria in mancanza delle prescritte autorizzazioni. Il ricorrente lamentava, appunto, l’erroneità della decisione di appello, che aveva disposto la condanna per lo smaltimento abusivo, “in quanto l’imputato, di 92 anni di età, non era a conoscenza, pur essendo legale rappresentante, delle modalità di smaltimento perché la gestione era affidata alla computata che era direttore tecnico e si occupava dello smaltimento dei rifiuti“.

Sulla base di tale obiezione, la III Sezione Penale della Cassazione ha così ritenuto la sentenza impugnata “manifestamente illogica nella misura in cui argomenta la consapevolezza dell’illecito smaltimento di rifiuti in capo all’imputato in quanto di rilevante incidenza sull’economia dell’impresa, senza valutazione del dato, comunque obiettivo, dell’età dello stesso imputato“, accogliendo il ricorso.

Insomma, pare che per la Suprema Corte a 92 anni non si possa rispondere, in qualità di legale rappresentante dell’azienda, di smaltimento abusivo di rifiuti.

 

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