La Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 28484 del 16 luglio 2024 ha ribadito che ai fini della configurabilità del reato di gestione illecita di rifiuti di cui all’art. 256, comma primo, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, trattandosi di illecito istantaneo, è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma. Occorre, tuttavia, che si tratti di un’attività di «gestione» di rifiuti, dalla quale deve ritenersi esclusa l’“assoluta occasionalità”.

Come precisato dalla Corte, “la rilevanza della «assoluta occasionalità» ai fini dell’esclusione della tipicità deriva non già da una arbitraria delimitazione interpretativa della norma, bensì dallo stesso tenore della fattispecie penale, che, punendo la «attività» di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione, concentra il disvalore d’azione su un complesso di azioni, che, pur non dovendo ricorrere congiuntamente, devono comunque essere indici di un minimum di organizzazione che ne lasci concretamente desumere la loro reiterazione così da escludere dall’orbita della rilevanza penale la condotta assolutamente estemporanea”.

Il carattere non occasionale della condotta può essere desunto da indici sintomatici quali, a titolo esemplificativo: “la provenienza del rifiuto da una attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l’abusiva gestione; la eterogeneità dei rifiuti gestiti; la necessità di un veicolo adeguato e funzionale all’attività concretamente svolta; il numero dei soggetti coinvolti nell’attività; l’ingente quantità di rifiuti. denotante lo svolgimento di un’attività implicante un minimum di organizzazione necessaria alla preliminare raccolta e cernita dei materiali; le caratteristiche del rifiuto, indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito”.


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